I provvedimenti legislativi votati nelle assemblee popolari presentano un testo scritto ispirato ad una struttura rigorosamente uniforme. Di ciò erano consapevoli gli stessi romani, i quali, in relazione alla lex, distinguevano 3 parti fondamentali:

– La praescriptio

– La rogatio

– La sanctio

Nella praescriptio, vengono indicati il magistrato o il tribuno proponenti, l’assemblea che ha votato, il luogo e la data di votazione. Questa parte della lex non è sottoposta all’approvazione dell’assemblea.

La rogatio, invece, corrisponde al testo della proposta fatta dal magistrato proponente e poteva essere o approvata interamente o respinta del tutto.

I maggiori problemi nascono con la sanctio che non corrisponde , come erroneamente viene intesa, ad una sanzione. In termini moderni, la sanctio indica gli effetti che conseguono alla violazione di una norma. La sanctio legis, invece, come parte della lex rogata, ha una portato differente: essa contiene quelle clausole che hanno lo scopo di regolare o di garantire l’applicazione della legge cui afferiscono.

Tra le diverse clausole, dobbiamo distinguere quelle che mirano ad assicurare l’osservanza della legge e quelle che disciplinano i rapporti fra la singola legge e l’insieme dell’ordinamento. Una funzione simile alla prima era assunta da quella clausola che imponeva a magistrati ma anche a senatori di prestare un giuramento con cui si obbligavano ad applicare la legge e non ad ostacolarne l’esecuzione.

O ancora, parliamo di quella clausola che impone una multa a chi, investito di cariche pubbliche, avesse dolosamente omesso di applicare la legge. Alla seconda categoria, invece, rientrano due diverse clausole.

La prima è quella clausola che stabilisce che non è responsabile della violazione delle leggi precedenti colui che le ha trasgredite per ottemperare alla nuova legge, cui la sanctio si riferisce. La seconda clausola, invece, ha un contenuto del tutto diverso e stabilisce che non è valida quella legge cui è apposta per quelle disposizioni per le quali non era possibile presentare una rogatio. In questo caso, dunque, la rogatio si considera come non mai presentata.

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