Il concetto di equità è stato sempre di difficile interpretazione. In particolare è stato sempre difficile ricostruire i rapporti tra questa e il diritto. I due termini potrebbero esser antitetici (esempio: “summum ius summa iniuria” come affermava Cicero nella frase tante volte usata dai difensori dell’equità) o possono identificarsi (esempio: “ius est ars boni et equi” definizione di Celso, usata per indicare l’universalità dell’opera giurisprudenziale romana). Ambo le ipotesi sono possibili: bisognerà vedere solo se la “nimia subtilitas” del sistema precettivo (con cui talvolta si identifica il diritto) paralizzi anche gli interpreti in un’operazione di mera ricognizione formale ovvero se prevalga l’autonomia dei giuristi che creano un diritt che finisce col coincidere con l’equità. L’equità in questo senso è da vedersi come una scelta dell’ordinamento di avvalersi di un particolare modo di produzione del diritto (condizionata anche dall’equilibrio tra la forza politica del legislatore e dell’interprete). Questo discorso è evidente se si pensa che la teoria giuridica dell’equità si articola nel rapporto fra “ius strictum” ed “equitas”, per cui quest’ultima appare come strumento di critica e di rinnovamento del primo: se però l’equità non ha un limite formale, allora il momento pratico prevarrà su quello teorico, quindi l’interprete prevale sul legislatore. Proprio per questo allora l’equità deve avere dei controlli: il compito del giudice sarà limitato dal legislatore alla decisione delle liti secondo quanto dettato dalle norme (le quali sono idonee a disciplinare la generalità dei casi). In questo tipo di ordinamento l’equità si pone come “criterio esterno”, non solo perchè fuori dal sistema delle norme positive, ma anche perché implica un ragionamento logico differente da quello implicito nell’applicazione della norma. Quindi in un ordinamento non basato o non completamente basato su un sistema di leggi statuali positive il problema dell’interpretazione e dell’equità si pongono in termini diversi: nell’ordinamento giurisprudenziale “casistico” l’interpretatio è fonte del diritto e presuppone un’interpretazione logica di tipo euristico (anche se si oggettiva in una serie di soluzione di casi concreti di cui si deve necessariamente tener conto per risolvere successivi casi simili); in questo contesto l’equità si identifica come criterio immanente dell’ordinamento stesso e guida l’attività dell’interprete che deve adeguare il complesso dei principi derivanti dalla soluzione dei casi precedenti (le rationes) al mutare delle circostanze storico/economico/sociali.