Gli statuti come fonti espressive per antonomasia dell’autonomia e le differenze al riguardo esistenti tra Regioni di diritto comune e Regioni a regime differenziato

Inizialmente poteva parlarsi di vera e propria potestà statutaria solo in relazione alle Regioni a statuto ordinario, visto che venivano deliberati dal Consiglio regionale e poi approvati con legge dello Stato, mentre nelle Regioni a statuto speciale sono approvati con legge costituzionale.

Nel corso degli anni si è cercato di equiparare la situazione delle due tipologie di Regioni diverse (ad es le Regioni a statuto speciale possono servirsi per la propria autorganizzazione, di leggi statutarie, approvate con una procedura aggravata), ma nonostante questo permane un dislivello che stranamente pende in favore delle Regioni a statuto ordinario.

Basti pensare alle suddette leggi statutarie, che relativamente alle Regioni a statuto speciale hanno oggetto normativamente indicato, coincidente con la forma di Governo regionale, mentre per quanto riguarda le Regioni a statuto ordinario, possono fissare i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento della Regione.

Inoltre se da una parte le prime leggi statutarie devono rispettare i principi dell’ordinamento della Repubblica, le seconde devono essere semplicemente in armonia con la Costituzione.

La natura giuridica dello statuto

Inizialmente molto si era discusso circa la natura giuridica dello statuto.

Secondo alcuni la legge con cui veniva reso efficace, era puramente un atti di controllo, che non poteva modificare il contenuto dell’atto che era Stato oggetto di deliberazione consiliare, poteva essere al Consiglio rinviato, che doveva deliberare nuovamente entro 120gg.

Secondo altri invece lo statuto era l’incontro della volontà del Consiglio e della volontà dello Stato, che erano equiparabili: pertanto la legge statale non esplicava un mero controllo, ma si trattava di una vera e propria approvazione.

Tali problematiche, dopo la riforma del ’99, non sono più attuali, essendo ormai lo statuto delle Regioni a statuto ordinario, delle vere e proprie leggi regionali.

Il procedimento di formazione delle leggi statutarie e il controllo sopra di esse

La legge statutaria viene approvata attraverso una procedura che, per alcuni versi, sembra essere ancora più “aggravata” rispetto a quella con cui è approvata la legge Costituzionale.

È richiesta una doppia delibera del Consiglio regionale, ad intervallo non inferiore a 2 mesi ed a maggioranza assoluta dei membri del Consiglio. Sullo statuto può essere sempre richiesto il referendum (da parte di 1/50 degli elettori della Regione o di 1/5 dei componenti il Consiglio regionale).

L’art 123 stabilisce che lo statuto non possa essere promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi

Nelle Regioni a statuto speciale è richiesta invece una sola delibera. Laddove si consegua la maggioranza de 2/3, il referendum può essere ugualmente richiesto, ma si innalza il quorum.

Dopo la riforma del ’99, è stato eliminato il visto del Commissario del Governo sulla legge statutaria, ed è previsto che il Governo possa ricorrere contro lo statuto di fronte alla Corte Costituzionale, entro 30 gg dalla pubblicazione.

Molte problematiche sono sorte proprio in relazione a questa disposizione. Infatti, essendo oggetto di due pubblicazione, non era chiaro a quale pubblicazione il legislatore avesse voluto riferirsi.

Infatti com’è noto la prima pubblicazione è a fine notiziale, per permettere agli aventi diritto di richiedere il referendum e la seconda serva per dare efficacia allo statuto.

Nel caso in cui la Corte debba pronunciarsi dopo la prima pubblicazione, il giudizio di quest’ultima potrebbe accavallarsi a quello popolare e l’uno potrebbe influenzare l’altro.

Nel secondo caso lo statuto avrebbe già iniziato a spiegare i suoi effetti, influenzando il contenuto delle leggi regionali successive.

Non molto utili sono state le proposte a riguardo giunte dalla dottrina: taluni ritenevano che fosse il legislatore a dover chiarire la questione con un’interpretazione autentica, altri che potessero essere le singole Regioni singolarmente a decidere, altri ancora che potesse decidere la Corte Costituzionale.

In realtà, come spesso accade è stata la giurisprudenza a risolvere il problema, propendendo per un controllo di tipo preventivo e facendo sì che il controllo governativo possa esplicarsi dopo la prima pubblicazione.

Curiosa la vicenda relativa alla legge La Loggia. In Parlamento si propendeva apertamente per la soluzione opposta, ma per evitare un possibile contrasto con il verdetto della Corte che ancora doveva giungere, si è optato per riportare, con atteggiamento pilatesco, l’ambiguo disposto legislativo.

I contenuti degli statuti

Prima della riforma l’art 123 sanciva che, oggetto della disciplina statutaria fossero l’organizzazione interna della Regione e quindi l’iniziativa e la pubblicazione di leggi e regolamenti regionali, nonché il referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione.

La riforma del ’99 ha modificato l’oggetto della regolamentazione statutaria quanto alla sua prima parte, costituita ora dalla forma di Governo e dai principi fondamentali di organizzazione e funzionamento.

Stranamente sembra che la riforma del ’99 abbia ristretto la portata degli statuti ai soli principi fondamentali, mentre prima poteva riguardare principi e regole.

Per quanto riguarda il riparto di competenze tra statuti e leggi regionali, non deve ritenersi che vi sia una netta divisione delle competenze, lasciando allo statuto il compito di fissare i principi generali e alle leggi il compito di fissare delle regole.

Infatti vi possono essere delle interferenze tra le due sfere e, nel momento in cui lo statuto fissi delle regole accanto ai principi fondamentali, non potrà essere causa di invalidità di tali regole per lesione di competenza della legge regionale.

Dunque più che accostare il rapporto che c’è tra legge regionale e statuto al rapporto che intercorre tra legge statale e legge regionale nelle materie di potestà ripartita concorrente, conviene affermare che lo statuto contiene dei principi generali per evitare di fissare delle regole troppo dettagliate che il legislatore regionale, di volta in volta, dovrebbe aggiornare.

Per quanto riguarda la possibilità data allo statuto relativa a fissare i parametri della forma di Governo regionale, dopo la riforma del ’99, sembrerebbe sia stato dato ampio spazio a quest’ultimo, potendosi affrancare dalle previsioni costituzionali di elezione a suffragio universale e diretto del Presidente della Giunta.

Ci sono tuttavia dei limiti, come la legge elettorale che rientra tra le materie di potestà ripartita concorrente.

Discussa è inoltre la questione relativa alla possibilità data agli statuti di dotarsi, oltre che dei contenuti necessari (costituzionalmente previsti), di quelli eventuali. Decisione non del tutto criticabile in quanto comunque rientranti nell’ambito organizzativo.

Più problematico è stata la tendenza a dotarsi di norme programmatiche che esulavano da tale ambito, attraverso le quali lo statuto impegnava il legislatore ed i pubblici poteri in genere della Regione alla soddisfazione dei bisogni più vari.

Taluni hanno ritenuto si trattasse di contenuti illegittimi, altri invece solo politicamente vincolanti, altri ancora anche giuridicamente.

L’irrisolta questione concernente la struttura nomologica degli enunciati statutari e la loro armonia con la Costituzione

Ci si è chiesti quanto profonda dovesse essere la previsione statutaria e quanto ampio dovesse essere il suo “raggio d’azione”.

La funzione dello statuto è principalmente quella di predisporre le basi organizzative su cui possa essere fissato l’istituto regionale, lungo il solco delle indicazioni tracciato dalla carta costituzionale.

Non pochi problemi interpretativi ha causata l’antica formulazione dell’art 123, che imponeva agli statuti il conseguimento dell’armonia anche con le leggi della repubblica, disposizione oggi per fortuna soppressa.

Il problema tuttavia non è completamente risolto. Infatti ci si è chiesti se l’armonia con la Costituzione non implicasse anche quella con le leggi statali.

Ma cosa deve intendersi per armonia?

Il concetto è stato ancor più “offuscato” dalla sent 304/2002 della Corte Costituzionale. Infatti essa sancisce che non è sufficiente che le norme statutarie si conformino ad ogni disposizione costituzionale, ma che si conformino anche allo spirito della Costituzione, in questo modo aggravando la situazione dello statuto rispetto a quella delle leggi regionali, tenute solo al rispetto delle norme costituzionali.

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