Lo scopo del consorzio urbanistico consiste nell’ urbanizzazione di un determinato comprensorio, con la costruzione delle relative opere e abitazioni. La dottrina ha sottolineato che le funzioni attribuite al consorzio possono variare da forme elementari fino a vere e proprie forme di “ autodisciplina urbanistica” (formazione di un regolamento edilizio, costituzione fra i proprietari di un sistema di servitù reciproche…), che non potranno comunque interferire o derogare ai piani urbanistici, in quanto norme cogenti a carattere pubblicistico.

I consorziati si possono associare prima di aver stipulato una convenzione con il comune, procedendo successivamente alla presentazione del progetto di lottizzazione: una volta approvato il progetto, sarà l’ente a stipulare la relativa convenzione con il comune.

I beni conferiti nel patrimonio del consorzio sono preordinati ad una determinata destinazione: qualsiasi deliberazione in senso inverso sarebbe illegittima. Il recesso del singolo consorziato non è ammissibile (salvo il recesso per giusta causa), poiché la partecipazione al consorzio è strettamente legata alla qualità di proprietario dell’immobile. I

n tal senso la Cassazione ha stabilito che il principio generale della libertà di recesso, essendo derogabile anche dalle parti, può subire limitazioni per effetto della particolare natura del rapporto instaurato, quando le parti si impegnino a svolgere un’attività entro un arco di tempo determinato.

Inoltre il recesso è limitato a causa del forte profilo di realità del consorzio: infatti, col trasferimento del diritto di proprietà da parte del consorziato, si verifica automaticamente il subingresso dell’acquirente nella posizione del venditore.

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