Per il regime valutativo della prova, l’art. 192 ribadisce anzitutto il principio del “libero convincimento” del giudice. Tale principio viene enunciato con esclusivo riferimento al momento della valutazione della prova, non anche a momenti anteriori del procedimento probatorio: una valutazione che può avere ad oggetto solo l’area delle prove legittimamente ammesse ed acquisite, dunque utilizzabili.

Questa esigenza di legalità circa il momento valutativo della prova trova conferma nella previsione del necessario raccordo tra le valutazioni operate dal giudice e la motivazione dei provvedimenti che ne siano derivati, nella quale dovrà essere dato conto sia dei “risultati acquisiti”, che dei “criteri adottati” (art. 192 comma 1). Oltre al limite razionale derivante dall’obbligo della motivazione (che deve esporre anche i motivi per i quali il giudice non ritiene attendibili le prove contrarie ex art. 546 comma 1 lett e), il principio del libero convincimento del giudice incontra anche alcuni limiti di tipo normativo (a parte la dichiarata irrilevanza degli sbarramenti probatori stabiliti dalle leggi civili con l’unica eccezione per quelli concernenti lo stato di famiglia e la cittadinanza).

Lo stesso art. 192 enuncia due specifiche regole di giudizio: su un piano generale si esclude che a tale fine possano venire utilizzati elementi di natura soltanto indiziaria, a meno che i medesimi possano qualificarsi come “gravi, precisi e concordanti”, in tal caso essi diventano idonei ad integrare la piattaforma di convincimento da cui può essere desunta l’esistenza del fatto.

In secondo luogo, con riferimento alla situazione dei coimputati del medesimo reato, ovvero degli imputati in procedimento connesso a norma dell’art. 12, si stabilisce che le dichiarazioni di natura sostanzialmente testimoniale provenienti da una di tali persone debbano essere valutate “unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l’attendibilità” (comma 3). Lo stesso vale per le dichiarazioni rese da dall’imputato di un reato collegato a quello per cui si procede, nell’ipotesi di collegamento probatorio ai sensi dell’art. 371 comma 2 lett b (art. 192 comma 4).

Un’ulteriore ipotesi di limite al principio del libero convincimento del giudice è quella che si esprime nel divieto di valutazione sancito dall’art. 526 comma 1-bis, con l’escludere che tale prova possa essere ottenuta sulla base di “dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all’esame da parte dell’imputato o del suo difensore”.

 

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