Valutazione degli indizi

L’indizio è idoneo ad accertare l’esistenza di un fatto storico di reato soltanto quando sono presenti altre prove che escludono una diversa ricostruzione dell’accaduto. L’art. 192 co. 2, in particolare, dispone che l’esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi a meno che questi siano gravi, precisi e concordanti :

  • sono gravi gli indizi che resistono alle obiezioni e che hanno una elevata persuasività;
  • sono precisi gli indizi non suscettibili di altre diverse interpretazioni. La circostanza indiziante, essendo la base del ragionamento, deve essere necessariamente precisa;
  • sono concordanti gli indizi che convergono tutti verso la medesima conclusione. Dato che il ragionamento indiziario non rappresenta direttamente il fatto da provare, si impone la massima cautela: occorre infatti escludere tutte le alternative, spiegando nella motivazione della sentenza perché appaiono improbabili.

Gli indizi, peraltro, devono essere gravi, precisi e concordati soltanto quando tendono a dimostrare l’esistenza del fatto. Al contrario, se l’oggetto della prova è un fatto incompatibile con la ricostruzione del fatto storico, risulta sufficiente anche un solo indizio. Il riferimento è chiaramente alla cosiddetta alibi, ossia a quella prova logica che dimostra che l’imputato non potere essere a quell’ora sul luogo del delitto perché nel medesimo momento era in un altro luogo.

Leggi scientifiche probabilistiche

Nel processo penale, oltre alle leggi cosiddette universali (es. fisica), vengono utilizzate anche le leggi probabilistiche (es. scienza medica), che non presentano un elevato grado di predizione.

Una disciplina scientifica che merita un’apposita menzione è la dattiloscopia, che si basa sull’osservazione empirica secondo la quale non si riscontrano due individui che abbiano le medesime impronte digitali. La presenza di sedici (o diciassette) punti simili tra due impronte, quindi, in assenza di difformità, induce a ritenere che le impronte stesse appartengano alla medesima persona.

Probabilità logica

La probabilità statistica non deve essere confusa con un differente concetto, la cosiddetta probabilità logica (certezza processuale), che consiste nel giudizio circa l’idoneità di una legge scientifica a spiegare il singolo caso concreto sottoposto all’attenzione del giudice. Tale probabilità logica, in particolare, viene apprezzata dal giudice sulla base degli elementi di prova raccolti in un determinato processo.

La probabilità logica, comunque, viene in rilievo non soltanto quando si tratta di leggi scientifiche: essa, infatti, esprime uno standard probatorio che discende dalla presunzione di innocenza e che consiste nella certezza processuale al di là di ogni ragionevole dubbio.

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