La quantità di prova necessaria a convincere il giudice varia a seconda del processo:

  • nel processo civile lo standard probatorio viene di solito indicato con la regola del “più probabile che no” (art. 2697 c.c.), applicabile sia all’attore che al convenuto (quantum probatorio identico);
  • nel processo penale, al contrario, colui che accusa ha l’onere di provare la reità dell’imputato in modo da eliminare ogni ragionevole dubbio. Tale standardprobatorio, tuttavia, è rimasto a lungo privo di espressa previsione entro il codice di procedura:
    • fino al 2006 l’art. 530 co. 2 si limitava a stabilire che il giudice doveva pronunciare sentenza di assoluzione quando le prove di accusa erano:
      • insufficienti, ossia quando il pubblico ministero non aveva dimostrato la reità dell’imputato;
      • contraddittorie, ossia quando si inserivano in un quadro probatorio che nel suo complesso non appariva concordante.
    • con la l. n. 46 del 2006, modificativa dell’art. 533 co. 1, viene stabilito che il giudice pronuncia sentenza di condanna quando l’imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio .

Nel processo penale, in particolare, il criterio del ragionevole dubbio costituisce:

  • una regola probatoria, disciplinando nel quantum l’onere della prova a carico del pubblico ministero (art. 533 co. 1);
  • una regola di giudizio che il giudice è tenuto ad applicare (art. 530 co. 2).

 Ai sensi dell’art. 530 co. 3, se vi è la prova che il fatto è stato commesso in presenza di una causa di giustificazione o di una causa personale di non punibilità oppure vi è il [ragionevole] dubbio sull’esistenza della stessa , il giudice pronuncia sentenza di assoluzione. Il fatto che dubbio vada sempre a favore dell’imputato, in particolare, si giustifica alla luce del fatto:

  • che nel processo penale non vi è equivalenza tra le posizioni soggettive contrapposte;
  • che l’imputato, se pure ha l’onere di provare i fatti a sé favorevoli, non dispone di poteri coercitivi di ricerca delle fonti di prova. Allo scopo di far sorgere un ragionevole dubbio, quindi, egli deve limitarsi ad asserire l’esistenza di un fatto estintivo (es. alibi), indicando i fatti con sufficiente precisione (es. sembianze delle persone presenti).

Spetta poi all’autorità inquirente condurre le indagini per evitare che nel giudice si formi un convincimento favorevole all’imputato.

Lascia un commento