Principio dispositivo attenuato
Sulla base dell’orientamento giurisprudenziale emerso, è possibile ritenere che il codice accoglie in materia probatoria un principio dispositivo attenuato, che consente la libera esplicazione del diritto alla prova spettante alle parti ma non preclude i poteri di iniziativa probatoria di ufficio. In forza dell’analisi delle norme del codice e delle considerazioni fatte, possiamo trarre alcune conclusioni:
- i poteri esercitabili dal giudice di ufficio costituiscono un’eccezione al potere dispositivo delle parti sulla prova (art. 190 co. 1). Essi, tuttavia, toccano l’onere della prova in senso formale, inteso come onere di introdurre la prova nel processo e non incidono sull’onere sostanziale di convincere il giudice;
- restano valide le regole di valutazione della prova, dal momento che spetta pur sempre a chi accusa l’onere di provare i fatti al di fuori di ogni ragionevole dubbio;
- restano salvi gli altri vincoli probatori ricavabili dal codice (es. art. 188).
 Rinuncia alla prova
La rinuncia alla prova è espressamente disciplinata dal nuovo art. 495 co. 4 bis, introdotto dalla l. n. 397 del 2000, in base al quale nel corso dell’istruzione dibattimentale ciascuna delle parti può rinunciare, con il consenso dell’altra parte (qualsiasi parte diversa), all’assunzione delle prove ammesse a sua richiesta . La parte che ha richiesto ed ottenuto dal giudice l’ammissione di un mezzo di prova, quindi, può rinunciare alla sua assunzione. Il legislatore non ha attribuito espressamente al giudice alcun potere a fronte della volontà delle parti. In base all’art. 507, tuttavia, il giudice può disporre di ufficio l’assunzione di quella prova che sia stata rinunciata dalle parti qualora questa risulti assolutamente necessaria.
Il soggetto legittimato a rinunciare al mezzo di prova è la parte che ne aveva chiesto l’ammissione al giudice. Sebbene la possibilità per la parte di rinunciare all’assunzione della prova sia manifestazione normativa del diritto alla prova, l’operatività di tale rinuncia è subordinata dalla legge al consenso dell’altra parte, e questo al fine di tutelare il diritto alla prova anche di quest’ultima.
 Occorre precisare che anche l’escussione della prova rinunciata presenta cadenze peculiari: in tal caso, infatti, può farsi immediatamente luogo al controesame, che non sarà preceduto dall’esame diretto. La rinuncia alla prova principale, peraltro, non ha efficacia su quella contraria: colui che ha ottenuto l’ammissione di quest’ultima ha il diritto di vederla assunta e quindi, se lo ritiene opportuno, di ottenere l’assunzione della prova principale.