In base agli elementi emersi nel corso dell’udienza e alla discussione che vi si svolge, può sorgere l’esigenza di apportare modificazioni all’imputazione originaria. Tale modifica è possibile in presenza di due condizioni:

  • iniziativa del pubblico ministero (principio di separazione delle funzioni). Occorre comunque sottolineare che la giurisprudenza ritiene applicabile anche all’udienza preliminare l’art. 521, nella parte in cui riconosce al giudice il potere di restituire con ordinanza gli atti al pubblico ministero quando risulta che il fatto storico è diverso da quello indicato nell’imputazione (potere di controllo);
  • rispetto di determinati limiti di modificabilità:
    • se si tratta di variare la descrizione del fatto storico (fatto diverso), il pubblico ministero è legittimato a contestare all’imputato un fatto diverso da quello contestato nella richiesta di rinvio a giudizio. In questo caso il pubblico ministero modifica l’imputazione e la contesta all’imputato o al suo difensore;
    • se a carico dell’imputato risulta un fatto nuovo procedibile di ufficio, la parola passa all’imputato presente che può consentire o meno. Nel primo caso, il giudice autorizza la contestazione.

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