La molteplicità di misure cautelari, tipica del sistema accusatorio, permette di configurare la custodia in carcere come extrema ratio, da applicarsi soltanto quando le esigenze cautelari esistenti in concreto non possono essere soddisfatte con nessuna altra misura (art. 275 co. 3).

La prima distinzione fondamentale è tra:

  • misure personali, che limitano la libertà personale o la libertà di determinazione nei rapporti familiari e sociali. Tali misure possono essere:
  1. coercitive;
  2. interdittive;
  3. applicate provvisoriamente a scopi cautelari;
  • misure reali, che toccano singoli beni mobili o immobili ed impongono il divieto di disporre di tali beni (es. sequestro conservativo e preventivo).

Misure coercitive

Le misure coercitive, enumerate nel codice in ordine crescente di gravità, possono essere distinte in:

  • misure obbligatorie:
    • il divieto di espatrio (art. 281), con cui si impone all’imputato di non uscire dal territorio nazionale senza l’autorizzazione del giudice, che può dare tutte le disposizioni necessarie per assicurare l’esecuzione del provvedimento (es. ritiro dei documenti);
    • l’obbligo di presentarsi alla polizia giudiziaria (art. 282), con cui si prescrive all’imputato di presentarsi presso gli uffici di quest’ultima nei giorni e nelle ore indicati dal giudice;
    • il divieto di dimora (art. 283 co. 1), con cui impone all’imputato di non dimorare in un determinato luogo o di non accedervi senza l’autorizzazione del giudice;
    • l’obbligo di dimora (co. 2), con cui si prescrive all’imputato di non allontanarsi dal comune o da una sua frazione senza che il giudice lo autorizzi;
    • l’allontanamento dalla casa familiare (art. 282 bis), con cui il giudice prescrive all’imputato di lasciare immediatamente la casa familiare, oppure di non farvi rientro e di non accedervi senza autorizzazione (es. violenza nelle relazioni familiari);
    • il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 282 ter), con cui il giudice può prescrivere all’imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa, dai prossimi congiunti di questa o da persone legate da relazione affettiva o convivenza con la persona offesa
    • misure custodiali, dalle quali derivano due conseguenze:
      • la configurabilità del delitto di evasione, qualora l’imputato si allontani dal luogo di custodia;
      • il computo del periodo trascorso in custodia nell’esecuzione della pena detentiva, nel caso in cui questa debba essere eseguita.

Le principali misure custodiali sono le seguenti:

  • l’arresto domiciliare (art. 284), con cui si impone all’imputato di non allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora oppure da un luogo pubblico di cura o di assistenza;
  • il braccialetto elettronico (art. 275 bis) che, permettendo di controllare costantemente gli spostamenti dell’imputato, può essere imposto qualora il giudice lo ritenga necessario in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari;
  • la custodia in carcere (art. 285), con cui il giudice dispone che l’imputato venga immediatamente condotto in un istituto di custodia a disposizione dell’autorità giudiziaria. Se l’imputato necessita di cure specialistiche che non possano essere fatto in luogo di detenzione, il giudice ne dispone la custodia cautelare in luogo di cura (art. 286), il quale, a detta della giurisprudenza, rappresenta una modalità di esecuzione della stessa custodia in carcere.
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