Con riferimento alla sussistenza di specifiche ed inderogabili esigenze attinenti alle indagini (come è ovvio relative ai soli fatti per i quali si procede), queste vengono finalisticamente circoscritte in rapporto a situazioni di concreto e attuale pericolo per l’acquisizione o la genuinità della prova, che l’art. 274 lett. a esige fondate su “circostanze di fatto indicate nel provvedimento a pena di nullità rilevabile anche d’ufficio”.

Il proposito legislativo è quello di fronteggiare il pericolo dell’inquinamento delle prove, cui si affianca l’intento di escludere qualunque possibilità di impiego delle misure in questione allo scopo di assicurare il compimento di atti determinati. Circa l’ipotesi della fuga o del concreto pericolo di fuga dell’imputato, essa trova un limite alla sua rilevanza sul terreno cautelare nel collegamento alle sole imputazioni per le quali il giudice preveda che possa venire irrogata una pena superiore a due anni di reclusione (art. 274 lett. b).

Più delicato era il problema, nel codice dell’esigenza cautelare di natura sostanziale, evidenziata nella delega attraverso il richiamo ad esigenze di tutela della collettività. Il problema è stato risolto assumendo quale parametro di valutazione dell’esigenza cautelare in questione gli elementi ricavabili da specifiche modalità e circostanze del fatto, nonché dalla personalità dell’imputato, e riconoscendole rilevanza ogniqualvolta ne risulti il concreto pericolo che il medesimo imputato possa commettere gravi delitti con uso di armi o altri mezzi di violenza personale, o diretti contro l’ordine costituzionale, ovvero delitti di criminalità organizzata o ancora delitti della stessa specie di quello per cui si procede (art. 274 lett. c). Si è tuttavia precisato che la misura della custodia cautelare potrà essere disposta solo quando il suddetto pericolo si riferisca alla commissione di delitti per i quali sia comminata una pena detentiva non inferiore nel massimo a 4 anni.

Da ciò consegue l’illegittimità di qualsiasi provvedimento di adozione o di mantenimento delle misure cautelari che risulti esclusivamente finalizzato ad ottenere la confessione dall’imputato.

Il legislatore del 1995 ha modificato l’art. 274 lett. a, stabilendo che le situazioni di concreto e attuale pericolo previste non possono essere individuate nel rifiuto della persona sottoposta ad indagini o dell’imputato di rendere dichiarazioni né nella mancata ammissione degli addebiti.

 

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