Le condizioni di procedibilità

Di regola il pm esercita l’azione penale d’ufficio, ma in alcuni casi l’azione penale è subordinata nel suo esercizio all’integrazione di una cd condizione di procedibilità, cioè un fatto o atto in mancanza del quale, anche se la notizia di reato appare fondata:

il pm non deve esercitare l’azione penale e nemmeno iniziare le indagini preliminari, ma chiedere l’archiviazione della notizia di reato (art. 411). Solo se la condizione di procedibilità può ancora sopravvenire il pm e la polizia giudiziaria possono compiere gli atti di indagine preliminare necessari ad assicurare le fonti di prova e, se vi è pericolo nel ritardo, il giudice può assumere in incidente probatorio le prove elencate all’art. 392;
se il pm comunque esercita l’azione penale, il giudice anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo dichiara con sentenza di non doversi procedere perché l’azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita.

Il codice disciplina quattro condizioni di procedibilità: la querela (artt. 336-340), l’istanza di procedimento (art. 341), la richiesta di procedimento (art. 342) e l’autorizzazione a procedere (artt. 343 e 344), ma l’elenco non è tassativo.

La querela

La querela è un atto col quale la persona offesa manifesta la volontà che si persegua penalmente il fatto di reato che essa ha subito; ciò a prescindere dal soggetto che risulterà esserne l’autore (120 c.p.).

È chiara la differenza rispetto alla denuncia: quest’ultima può essere presentata da chiunque (non solo dalla persona offesa) e non deve necessariamente contenere una manifestazione di volontà.

Il diritto di querela deve essere esercitato, di regola, entro il termine di tre mesi dal giorno in cui la persona offesa ha avuto notizia del fatto che costituisce reato.

Nel caso di delitti contro la libertà sessuale il termine è di sei mesi (609-septies comma II c.p.).

Il codice consente alla persona offesa di rinunciare al diritto di querela.

La rinuncia è un atto irrevocabile ed incondizionato con cui la persona offesa, prima di aver proposto querela, manifesta la volontà che non si proceda penalmente per il reato subìto.

La rinuncia al diritto di querela può esser fatta con un atto espresso o tacitamente, ed è irrevocabile.

Di regola, la querela una volta proposta può esser revocata.

A tal fine il codice penale prevede l’istituto della remissione: si tratta di quell’atto irrevo-cabile ed incondizionato con cui la persona offesa, dopo aver proposto querela, manifesta la volontà che non si proceda penalmente per il fatto di reato; la remissione estingue il reato.

La remissione non produce effetto se il querelato l’ha ricusata espressamente o tacitamente.

Nel caso di delitti in materia sessuale, la querela proposta è irrevocabile (609-septies com-ma III c.p.).

L’istanza e la richiesta

L’istanza è un atto col quale la persona offesa manifesta la volontà che si proceda per un reato che è stato commesso all’estero e che, se fosse stato commesso in Italia, sarebbe procedibile d’ufficio.

La richiesta di procedimento è l’atto con cui il ministro della Giustizia manifesta la volontà che si proceda per un determinato reato commesso all’estero o per altri reati espressamente previsti.

L’autorizzazione a procedere

L’autorizzazione a procedere è un atto discrezionale ed irrevocabile emanato da un organo dello Stato.

In mancanza delle condizioni di procedibilità, la polizia giudiziaria di regola non ha l’obbligo di informare il p.m. della notizia di reato; l’obbligo scatta solo se vengono compiute indagini (112 disp. att.).

 

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