L’ambito di applicazione del mandato di arresto europeo

Il mandato di arresto europeo è uno strumento giuridico complesso, che ha al suo interno due anime fondate su logiche differenti, a volte contrapposte.

L’anima originaria è la “accelerazione” della procedura di estradizione; l’anima innovativa è la consegna di un ricercato fondata su di un preteso “diritto unificato” , e cioè comune agli Stati dell’Unione europea.

I reati sottoposti alla condizione della doppia incriminazione

La “accelerazione” della procedura di estradizione si manifesta nell’ampia categoria di reati per i quali la consegna può essere subordinata alla condizione della doppia incriminazione; in base a tale principio la consegna è ammessa per un’ampia categoria di fatti che costituiscono reato non soltanto nello Stato richiedente, ma anche in Italia.

La categoria ricomprende:

  • tutte le condanne penali di almeno 4 mesi
  • tutte le misure cautelari per quei reati che nello Stato richiedente sono puniti con una pena privativa della libertĂ  della durata massima non inferiore a 12 mesi.

I reati che prescindono dalla condizione della doppia incriminazione.

L’anima innovativa del mandato d’arresto europeo si coglie nella ipotesi, qualitativamente delimitata, che è contenuta nell’art. 8 legge n. 69 e che ricomprende 32 tipi di reato.

Per essi la consegna è obbligatoria «indipendentemente dalla doppia incriminazione», a condizione che per il singolo reato nello Stato richiedente sia previsto il massimo della pena di almeno 3 anni. In definitiva, si parte dal presupposto che le 32 categorie di reato assumano una identica rilevanza penale all’interno di tutti gli Stati dell’Unione europea.

Sotto questo profilo, il mandato di arresto europeo si colloca in quella logica di unificazione del diritto penale, che era dal Trattato di Amsterdam; ma in tale testo si auspicava l’introduzione, tuttora non avvenuta, di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e delle sanzioni per quanto riguarda la criminalitĂ  organizzata, il terrorismo e il traffico di stupefacenti.

La Decisione quadro si limitava a fornire una indicazione meramente nominale delle trentadue fattispecie di reato per le quali era prevista la consegna obbligatoria, senza precisare gli elementi costitutivi minimi aventi rilevanza penale. Tale indeterminatezza ha suscitato polemiche in dottrina ed in ambito politico.

Conseguentemente il legislatore italiano ha operato una sostanziale riscrittura dei casi indicati nella Decisione quadro, in modo da rendere compatibile con il principio di legalitĂ  l’eliminazione del principio della doppia incriminazione.

Spetta alla autoritĂ  giudiziaria italiana di verificare se la qualificazione del reato, per il quale è richiesta la consegna, corrisponde ad una delle fattispecie descritte dall’art 8 della legge n. 69.

Ai sensi del comma 3 dell’art. 8 della predetta legge, se il fatto non è previsto come reato dalla legge italiana, non si dĂ  luogo alla consegna del cittadino italiano se risulta che lo stesso non era a conoscenza, senza propria colpa, della norma penale dello Stato membro di emissione in base alla quale è stato emesso il mandato d’arresto europeo.

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