Circa le diverse misure attraverso le quali si realizza il principio di gradualità, va rilevato che esse appaiono tra loro ordinate in termini di progressività affittiva. All’interno di questa ideale gerarchia si collocano innanzitutto le misure del divieto di espatrio (art. 281), dell’obbligo di presentazione periodica agli uffici di polizia giudiziaria (art. 282) e dell’allontanamento dalla casa familiare (art. 282-bis). Si aggiungono poi le misure del divieto e dell’obbligo di dimora (art. 283).

Per quanto riguarda l’obbligo di dimora, il giudice può anche imporre all’imputato il divieto di allontanarsi dall’abitazione in alcune ore del giorno senza pregiudizio per le normali esigenze di lavoro (art. 283 comma 4), che è nella sua dimensione oggettiva una prescrizione analoga a quella in cui si sostanzia la misura degli arresti domiciliari (art. 284), che prevede l’obbligo non allontanarsi dalla propria abitazione o da altri luoghi prescritti se non con l’autorizzazione del giudice ad assentarsi nel corso della giornata per il tempo strettamente necessario per provvedere alle indispensabili esigenze di vita.

Sotto il profilo delle conseguenze si tratterà di una scelta differente per l’imputato: solo nel caso di arresti domiciliari il soggetto si considera in stato di custodia cautelare, e potrà godere dei relativi vantaggi, in particolare riguardo ai termini massimi di custodia e al meccanismo di scomputo della durata della misura domiciliare dalla durata della pena.

Nell’attuale codice gli arresti domiciliari sono configurati come autonoma misura di coercizione domiciliare alternativa alla custodia, anziché quale modalità esecutiva extracarceraria della custodia cautelare, come nel sistema previdente. Per quanto riguarda la concedibilità degli arresti domiciliari, un limite soggettivo è posto dal comma 5-bis dell’art. 284, in termini di divieto nei confronti di imputati già condannati, nei 5 anni precedenti al fatto per cui si procede, per il reato di evasione.

L’art. 275-bis prevede la possibilità di subordinare la misura degli arresti domiciliari all’assoggettamento dell’imputato a particolari procedure di controllo da attuarsi mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici: dove è evidente il riferimento al cd braccialetto elettronico.

 

Lascia un commento