Ogni notizia di reato, acquisita dal pm di propria iniziativa o comunicatagli da altri, comprese le condizioni di procedibilità che rechino in sé la prima notizia di un reato, deve essere iscritta in un registro tenuti dalla procura della Repubblica (art. 335 comma 1).

Se la notizia è generica, nel registro si iscrivono in un secondo momento il nome o i nomi delle persone a cui il reato è attribuito. Nel registro si iscrivono anche, ma a titolo non di nuova iscrizione, bensì di mero aggiornamento di una iscrizione già effettuata, il diverso nomen juris che successivamente sia attribuito al fatto e le circostanze del reato che in seguito vengano ravvisate (art. 335 comma 2). L’iscrizione deve avere luogo nello stesso giorno in cui la notizia di reato perviene alla procura della Repubblica. Essa comporta:

a)    se la notizia è generica, la decorrenza del termine di sei mesi entro il quale il pm deve chiedere al gip l’archiviazione della notizia di reato oppure l’autorizzazione a proseguire l’indagine contro ignoti, nonché la decorrenza del termine di 90 giorni entro il quale il pm deve presentare al suddetto giudice la richiesta di giudizio immediato;

b)    se la notizia è specifica, la decorrenza dei termini entro i quali il pm deve chiedere l’autorizzazione a procedere, se prescritta nei confronti di quella persona, nonché concludere le indagini preliminari chiedendo l’archiviazione, o il rinvio a giudizio, o il decreto penale di condanna, oppure presentando la

richiesta     di     giudizio     direttissimo     nei     confronti     dell’imputato     che nell’interrogatorio ha reso confessione.

Di fatto i registri delle notizie di reato tenuti dalle procure della Repubblica sono non uno ma quattro:

  1. il registro delle notizie di reato a carico di persone ignote, nel quale vengono iscritte le notizie generiche di reato;
  2. il registro delle notizie di reato a carico di persone note, nel quale il pm iscrive le notizie di reato che fin dall’origine sono specifiche o che, dopo essere state iscritte nel registro delle notizie contro ignoti, divengono specifiche;
  3. il registro delle notizie anonime di reato, delle quali l’art. 333 comma 3 vieta l’uso in nel processo;
  4. il registro degli atti non costituenti notizia di reato, nel quale il pm registra gli atti che non gli impongono lo svolgimento di indagini preliminari né la richiesta di archiviazione.

 

L’ispezione del registro

Le indagini preliminari sono segrete, e pertanto lo è anche il registro delle notizie di reato. Tuttavia, a garanzia dei diritti di azione e di difesa rispettivamente della persona offesa da reato e di quella sottoposta alle indagini, queste due persone e i loro difensori possono chiedere al pm di comunicare se risulti iscritta una notizia di reato nel registro di cui all’art. 335, il nome della persona alla quale il reato è attribuito e gli eventuali aggiornamenti dell’iscrizione operati per mutamento della qualificazione giuridica del fatto o per l’emergere di nuove circostanze. A seguito di tale iniziativa le comunicazioni richieste devono essere fornite, salvo che si tratti di uno dei delitti elencati all’art. 407 comma 2 lett. a.

Lascia un commento