Nella analisi della disciplina relativa alla conoscenza pubblica degli atti del procedimento non deve essere sopravvalutato il nesso intrattenuto con la struttura a sfondo accusatorio del rito. L’art. 114 assegna una durata limitata al divieto incondizionato di pubblicazione, ma nel contempo prevede numerosi temporanei divieti tra cui quelli derivanti dalla flessibilità dell’obbligo del segreto. Dalla lettura dell’art. 114 si ricava come il legislatore abbia concepito due tipi di divieto di pubblicazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione. Il primo concerne la riproduzione totale o parziale dell’atto: a tale figura si riferisce il legislatore allorché parla di pubblicazione di atti, senza ulteriori specificazioni. Il secondo riguarda la pubblicazione di quanto l’atto esprime dal punto di vista concettuale, sicchè rileva anche la pubblicazione fatta in modo riassuntivo o meramente informativo.

L’art. 114 correla la disciplina del divieto di pubblicazione anzitutto agli atti coperti dal segreto, il divieto in questione opera per tutta la durata delle indagini preliminari finchè restano ignoti i potenziali autori del reato, mentre cadrà solo con la chiusura della fase, stante il limite alla segretezza posto dall’art. 329 comma 1. Dal momento nel quale è individuata la persona sottoposta alle indagini, il divieto si modella in funzione del regime di conoscenza di ogni singolo atto. A parte gli atti al cui compimento abbia partecipato la persona sottoposta alle indagini o abbia assistito il difensore, tale divieto viene meno con i depositi previsti dagli artt. 366, 409 comma 2 e 415-bis comma 2. Esistono anche atti come l’informazione di garanzia che sorgono senza il presidio del divieto assoluto di pubblicazione.

L’area del divieto di pubblicazione subisce poi una concreta variazione per effetto dei decreti motivati del pm relativi alla “desegretazione” di singoli atti, nonché all’imposizione di un autonomo divieto di pubblicazione con riguardo ad atti o notizie non più coperti da segreto. La tutela della riservatezza della persona sottoposta alle stesse, per contro, non assume in materia alcuno specifico rilievo. Gli atti delle indagini preliminari che non sono mai stati coperti dal segreto o per i quali esso è ormai caduto, non sono o non divengono, per ciò solo, pubblicabili. Nei loro confronti opera una serie di divieti fissati dall’art. 114 commi 2 e 3. L’interdizione concerne la sola pubblicazione, anche parziale dell’atto così come documentato, sicchè il legislatore, per graduarne l’efficacia, fa leva sulla durata dei divieti modulata con riguardo alla funzione dell’atto.

Se non si procede a dibattimento, l’art. 114 comma 2 fa cadere il divieto in discorso o con la conclusione delle indagini preliminari o con il termine dell’udienza preliminare. Se invece si procede a dibattimento, è necessario distinguere tre categorie di atti: gli atti che all’epilogo del dibattimento risultavano inseriti nel relativo fascicolo, senza che ne fosse stata data lettura in udienza, erano oggetto di un divieto di pubblicazione destinato a cadere con la sentenza di primo grado.

Ora gli atti inseriti nel fascicolo per il dibattimento sono pubblicabili sin dalla relativa formazione, se però l’atto viene trasferito dal fascicolo per il dibattimento a quello del pm si ripristina il divieto di pubblicazione, e lo stesso vale nel caso in cui l’atto sia letto in una porzione di dibattimento tenuto a porte chiuse. Gli atti, che terminato il dibattimento, risultano invece inseriti nel fascicolo del pm sono pubblicabili solo dopo la pronuncia della sentenza di secondo grado.

Sono, tuttavia, immediatamente pubblicabili gli atti già posti in quest’ultimo fascicolo, in quanto siano stati utilizzati per le contestazioni. Per gli atti compiuti in sede di udienza dibattimentale la regola desumibile dal regime dell’atto è la libera pubblicazione: eccezioni sono introdotte solo per il dibattimento tenuto a porte chiuse nei casi previsti dall’art. 472 commi 1 e 2, sempre relativamente alla riproduzione pubblica dell’atto.

Lo stesso comma 4 e 5 dell’art. 114 introducono due divieti di pubblicazione di un atto o di una sua parte, che si caratterizzano per essere disposti dal giudice sentite le parti. Il primo concerne gli atti utilizzati per le contestazioni, allorché sia scattato il divieto di pubblicazione degli atti del dibattimento, allorché questo si sia svolto a porte chiuse. Il secondo divieto investe la riproduzione pubblica, anche parziale, degli atti non segreti dei procedimenti speciali privi della fase dibattimentale, che sarebbero di per sé risultati pubblicabili con la chiusura delle indagini preliminari o al termine dell’udienza preliminare.

Il comma 6-bis vieta la pubblicazione dell’immagine di chi si trovi sottoposto a restrizione della libertà personale purchè sia ripresa mentre si trova “sottoposta all’uso di manette ai polsi ovvero ad altro mezzo di coercizione fisica”; il divieto cade se è la stessa persona a prestare il consenso alla ripresa.

Il comma 6 impedisce la pubblicazione di dati che potrebbero cagionare pregiudizio alla personalità del minore. Il divieto si riferisce alla sola pubblicazione delle generalità o dell’immagine del minore che assuma la qualità di testimone, persona offesa o danneggiato.

 

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