Anche alcuni soggetti privati sono interessati alle indagini e all’udienza preliminare:

  • la persona sottoposta alle indagini (art. 61 comma 1) è colui al quale la commissione di un reato viene attribuita in una notizia di reato e nei confronti del quale il pm e la polizia giudiziaria svolgono le indagini preliminari per verificare se esistono elementi idonei a sostenere un’accusa in giudizio a suo carico. L’iscrizione del nome di tale persona nel registro delle notizie di reato ha valore non costitutivo ma meramente ricognitivo della qualifica di persona sottoposta alle indagini;
  • la qualifica della persona sottoposta alle indagini viene meno e la persona che la rivestiva acquista quella di imputato nel momento in cui la commissione del reato è attribuita ad essa in uno degli atti costituenti esercizio dell’azione penale: la richiesta di rinvio a giudizio o la citazione diretta e, nei riti speciali, la richiesta di applicazione della pena a norma dell’art. 447 comma 1, la richiesta di giudizio direttissimo o il decreto di citazione a tale giudizio, la richiesta di giudizio immediato o il decreto penale di condanna;
  • la persona offesa da reato (art. 90) è il titolare del bene giuridico tutelato dalla norma penale incriminatrice e offeso dal reato. Tale persona, oltre a poter presentare denuncia, querela o istanza di procedimento, può prendere notizia dell’esistenza delle indagini preliminari mediante la richiesta di informazioni circa il contenuto del registro delle notizie di reato o la ricezione dell’informazione di garanzia e, eventualmente dopo aver nominato un difensore, può intervenire nelle indagini presentando memorie o indicando elementi di prova al pm o al giudice nonchĂ© partecipando agli accertamenti tecnici irripetibili e all’incidente probatorio;
  • tanto la persona offesa quanto i prossimi congiunti dell’offeso deceduto non possono, se non si costituiscono parte civile, partecipare all’udienza preliminare. Possono però prestare il consenso all’intervento nelle indagini e nell’udienza preliminare per esercitarvi facoltĂ  e diritti attribuiti alla persona offesa, di un ente o associazione senza scopo di lucro ai quali, prima della commissione del reato per cui si procede, la legge abbia riconosciuto finalitĂ  di tutela degli interessi lesi dal reato stesso. L’ente o associazione può intervenire nelle indagini preliminari notificando alla persona sottoposta alle indagini e al pm un atto di intervento recante allegati la dichiarazione di consenso della persona offesa o del prossimo congiunto e la procura rilasciata dal legale rappresentante dell’ente o della associazione al difensore. Il pm e l’indagato o imputato possono opporsi all’intervento con una dichiarazione scritta notificata al legale rappresentante dell’ente o associazione oppure, se l’intervento ha avuto luogo nell’udienza preliminare, con una dichiarazione orale formulata prima che la discussione abbia inizio nell’udienza stessa. Se l’intervento è avvenuto prima che il pm abbia presentato al giudice la richiesta di rinvio a giudizio, sull’opposizione decide il gip, altrimenti il gup. In ogni stato e grado del processo il giudice può escludere d’ufficio con ordinanza l’ente o associazione intervenuti in difetto dei presupposti di legge;
  • colui che ha subito un danno civile da reato ed i suoi successori universali possono costituirsi parte civile nel processo penale per ottenere le restituzioni ed il risarcimento del danno dall’imputato (art. 74). La costituzione si attua mediante una dichiarazione scritta notificata all’imputato e al pm e depositata in cancelleria oppure presentata direttamente all’udienza preliminare insieme con la procura al difensore. Il pm e l’imputato possono opporsi presentando la richiesta di esclusione al giudice entro l’accertamento relativo alla costituzione delle parti nell’udienza preliminare, e il giudice pronuncia con ordinanza. In ogni caso ove accerti che la costituzione della parte civile è avvenuta fuori dei casi previsti dalla legge, dispone d’ufficio con ordinanza, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, l’esclusione della parte civile (art. 81);
  • il danneggiato da reato costituitosi parte civile può esercitare l’azione per le restituzioni e il risarcimento del danno anche contro il responsabile civile. La parte civile può chiedere al giudice di citare il responsabile civile per l’udienza preliminare (art. 83 comma 1). Il responsabile civile può costituirsi in ogni stato e grado del processo depositando nella cancelleria del giudice i presentando in udienza l’apposita dichiarazione con la procura del difensore (art. 84). Una volta che la parte civile si sia costituita, il responsabile civile può anche intervenire spontaneamente nel processo penale per far valere le ragioni proprie o dell’imputato;
  • il pm e l’imputato possono chiedere al giudice di ordinare la citazione per l’udienza preliminare della persona fisica o giuridica obbligata civilmente per il pagamento della multa o dell’ammenda in caso di insolvibilitĂ  del condannato.

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