L’art. 299 riunisce in un unico contesto normativo le diverse ipotesi di revoca e sostituzione delle misure riconducibili alla fenomenologia dei presupposti di fatto e di diritto delle stesse.

La configurazione della revoca come fattispecie estintiva delle misure cautelari personali destinata ad operare tutte le volte in cui risultino carenti, per ciascuna di esse, le condizioni di applicabilità previste dall’art. 273, o da altre specifiche disposizioni, ovvero le esigenze cautelari previste dall’art. 274.

Quando ricorra l’ipotesi in cui si accerti che le esigenze cautelari si sono attenuate, da far ritenere eccessivamente vessatoria la misura applicata, ovvero che la misura

stessa non appaia più proporzionata all’entità del fatto o della sanzione irrogabile, il giudice deve sostituire la misura originaria con altra meno grave, ovvero disporre modalità meno gravose; quando si tratti della sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari, una particolare disciplina è dettata dall’art. 97-bis disp. att. Per quel che attiene i profili procedurali, durante le indagini preliminari il giudice deve provvedere in ordine alla revoca e alla sostituzione delle misure, di regola, solo dietro richiesta del pm o dell’imputato ed entro 5 giorni dal deposito di tale richiesta.

Anche nel corso delle indagini preliminari si ammette che il giudice possa assumere ex officio l’iniziativa della revoca o della sostituzione delle misure suddette, quando risulti già investito del procedimento per l’esercizio di uno dei suoi poteri appartenenti alla sua competenza funzionale.

Prima di provvedere alla revoca o alla sostituzione delle misure, il giudice deve sempre sentire prima il pubblico ministero, che deve esprimere il proprio parere nei due giorni successivi, salva restando la possibilità per il medesimo giudice di procedere alla decisione qualora il suddetto parere non sia stato espresso; stessa regola vale nell’ipotesi in cui la revoca o la sostituzione della misura applicata, ovvero la sua applicazione con modalità meno gravose venga richiesta dall’imputato dopo la chiusura delle indagini preliminari.

In tutte queste ipotesi, l’art. 299 comma 3-ter dispone che il giudice prima di provvedere possa sempre procedere ad interrogatorio della persona sottoposta alla misura. Tale interrogatorio diventa doveroso per il giudice ove l’imputato lo abbia specificamente richiesto, quando l’istanza di revoca o di sostituzione della misura sia basata su elementi nuovi o diversi rispetto a quelli già valutati.

A parte il caso della trasgressione alle prescrizioni imposte, per quel che riguarda l’ipotesi in cui si accerti che le misure cautelari si sono accresciute, è previsto che il giudice, su richiesta del pm, debba sempre, ricorrendone i presupposti, sostituire la misura originaria con una più rigida, ovvero disporre modalità più gravose. Con riferimento a tutti i provvedimenti previsti dall’art. 299 è stabilito che il giudice possa in ogni stato e grado del procedimento, disporre anche d’ufficio i necessari accertamenti sulle condizioni di salute o su altre condizioni o qualità personali dell’imputato entro 15 giorni al massimo dal deposito della richiesta.

Particolare disciplina è dettata con riguardo alle ipotesi che si verificano quando la richiesta di revoca o di sostituzione della misura della custodia carceraria sia fondata sulle condizioni di salute particolarmente gravi previste dall’art. 275 comma 4-bis; in ipotesi del genere, infatti, qualora il giudice non ritenga di accogliere tale richiesta sulla base degli atti prodotti, o comunque disponibili, a suo conforto, è prescritto che debbano essere disposti con immediatezza gli accertamenti medici del caso, attraverso la nomina di un perito ad hoc.

 

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