Agli uffici giudiziari di tribunale possono essere destinati anche dei giudici onorari con funzioni di supplenza dei giudici di professione. Il CSM ha stabilito che il numero dei giudici onorari di tribunale non può essere superiore alla metà di quello dei giudici di professione previsti nell’organico di ciascun ufficio, salvo specifiche esigenze di servizio. Per la nomina giudice onorario di tribunale è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

  1. cittadinanza italiana
  2. esercizio dei diritti civili e politici
  3. idoneità fisica e psichica
  4. età non inferiore a 25 anni e non superiore a 69
  5. residenza in un Comune compreso nel distretto in cui ha sede l’ufficio giudiziario
  6. laurea in giurisprudenza quadriennale o specialistica
  7. non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni
  8. non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o sicurezza
  9. condotta incensurabile

Ai fini della nomina costituisce titolo di preferenza:

a) l’esercizio delle funzioni giudiziarie in qualità di magistrato di professione o onorario

b) l’esercizio della professione di avvocato o notaio

c) il conseguimento del diploma di specializzazione per le professioni legali

d) l’esercizio dell’insegnamento di materie giuridiche nelle università o negli istituti superiori statali

e) l’esercizio delle funzioni inerenti ai servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie con qualifica di dirigente

f) l’esercizio delle funzioni con qualifica di dirigente delle amministrazioni pubbliche o in enti pubblici economici

Per garantire l’imparzialità del giudice onorario sono previste alcune specifiche cause di incompatibilità; la legge stabilisce che non possono esercitare le funzioni di giudice onorario di tribunale:

  1. membri del parlamento nazionale ed europeo, i membri del governo, i componenti degli organi elettivi, i deputati al controllo sugli atti degli stessi enti titolari di cariche elettive, i titolari della carica di difensore civico
  2. gli ecclesiastici e i ministri di confessioni religiose
  3. chi ricopre o ha ricoperto nei 3 anni precedenti incarichi nei partiti politici
  4. gli appartenenti ad associazioni i cui vincoli siano incompatibili con l’esercizio indipendente della funzione giurisdizionale
  5. coloro che svolgono abbiano svolto nei 3 anni precedenti attività professionale non occasionale per conto di imprese di assicurazione e bancarie oppure per istituti o società di intermediazione finanziaria

Gli avvocati ed i praticanti ammessi al patrocinio non possono esercitare la professione forense dinanzi agli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale presso il quale svolgono le funzioni di giudice onorario e non possono rappresentare o difendere le parti, nelle fasi successive, in procedimenti svoltisi dinanzi ai medesimi uffici.

Dal conferimento delle funzioni di giudice onorario discende l’impossibilità di assumere l’incarico di consulente, perito o interprete nei procedimenti che si svolgono dinanzi agli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale presso il quale si esercitano le funzioni giudiziarie.

La scelta dei giudici onorari di tribunale spetta al CSM e la loro nomina è effettuata con decreto del Ministro di giustizia. Il CSM delibera su proposta dei consigli giudiziari nella composizione mista in numero variabile a seconda delle dimensioni dei singoli distretti.

Non possono essere proposte per la nomina persone alle quali sia stata negata in precedenza la conferma dell’incarico o alle quali sia stato revocato il mandato. Il consiglio giudiziario, nel formulare la proposta, deve dare rilievo a fatti e circostanze che possono ingenerare timore di parzialità nell’amministrazione della giustizia. Per i candidati che esercitano la professione di avvocato è necessario tener conto del parere motivato del consiglio dell’ordine forense di appartenenza.

Dopo la nomina, e prima di poter assumere le funzioni giudiziarie, i giudici onorari sono tenuti a seguire un tirocinio della durata di 4 mesi, che verrà valutato dal presidente del tribunale; se l’esito sarà negativo seguirà un ulteriore tirocinio di 2 mesi al cui termine, se la valutazione sarà ancora negativa, verrà redatta una relazione per l’avvio della procedura di revoca dell’incarico.

La nomina a giudice onorario ha durata di 3 anni e al termine del mandato il titolare può essere confermato una sola volta e per un uguale periodo, a seguito di giudizio di idoneità espresso dal consiglio giudiziario.

I giudici onorari di tribunale non possono tenere udienza se non nei casi di impedimento o di mancanza dei giudici di professione. In sede di assegnazione degli affari il capo dell’ufficio deve seguire il criterio di non affidare ai giudici onorari:

  1. Funzioni civili relative alla trattazione dei procedimenti cautelari e possessori ad eccezione delle domande proposte nel corso della causa di merito o del giudizio pretorio
  2. Funzioni penali di giudice per le indagini preliminari e di giudice dell’udienza preliminare nonché la trattazione di tutti i procedimenti relativi ai reati puniti con pena edittale superiore a 4 anni di reclusione.

Per l’esercizio delle funzioni giudiziarie, spetta al giudice onorario di tribunale un indennità di € 98,13 per ogni udienza svolta. Non possono essere corrisposte più di 2 indennità al giorno.

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