Consultazione di documenti in aiuto alla memoria

Ai sensi dell’art. 499 co. 5, il testimone può essere autorizzato dal presidente a consultare, in aiuto della memoria, documenti da lui redatti (non atti del procedimento penale) . Tale diritto, esercitabile dal testimone o da una parte, risulta essere sottoposto a precisi requisiti:

  • l’oggetto che può essere consultato deve essere un documento redatto dal dichiarante;
  • il documento può essere consultato in aiuto della memoria, di conseguenza occorre accertare che il dichiarane non ricordi i fatti registrati a suo tempo;
  • il documento deve essere reso conoscibile alle controparti, le quali hanno il diritto di utilizzarlo ai fini del controesame.

Occorre sottolineare che i periti e i consulenti tecnici di parte nel corso dell’esame hanno in ogni caso facoltà di consultare documenti, note scritte e pubblicazioni, che possono essere acquisite anche di ufficio (art. 501 co. 2), possibilità questa riconosciuta in ragione della peculiare connotazione tecnica che assume la deposizione degli esperti.

Contestazioni probatorie (art. 500):

  • le parti, per contestare il contenuto della deposizione, possono servirsi delle dichiarazioni precedentemente rese dal testimone e contenute nel fascicolo del pubblico ministero (co. 1). Tali dichiarazioni possono essere valutate anche ai fini della credibilità del teste (co. 2);
  • se il teste rifiuta di sottoporsi all’esame o al controesame di una delle parti, nei confronti di questa non possono essere utilizzate le dichiarazioni rese ad altra parte (co. 3);
  • quando vi sono elementi concreti per ritenere che il testimone è stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità affinché non deponga o deponga il falso, le dichiarazioni contenute nel fascicolo del pubblico ministero precedentemente rese dal testimone sono acquisite al fascicolo del dibattimento e quelle previste dal co. 3 possono essere utilizzate (co. 4). Su tale acquisizione il giudice decide senza ritardo, svolgendo gli accertamenti che ritiene necessari (co. 5);
  • le dichiarazioni assunte dal giudice a norma dell’art. 422 co. 1 (udienza preliminare) sono acquisite al fascicolo del dibattimento e sono valutate ai fini della prova nei confronti delle parti che hanno partecipato alla loro assunzione, se sono state utilizzate per le contestazioni previste dal presente articolo (co. 6);
  • fuori dai casi di cui al co. 4, su accordo delle parti le dichiarazioni contenute nel fascicolo del pubblico ministero precedentemente rese dal testimone sono acquisite al fascicolo del dibattimento (co. 7).

Testimone che rifiuta l’esame di una delle parti

Come detto, l’art. 500 co. 3 dispone che se il testimone rifiuta di sottoporsi all’esame o al controesame di una delle parti, nei confronti di questa non possono essere utilizzate, senza il suo consenso, le dichiarazioni rese ad altra parte , salve restando le sanzioni penali applicabili al dichiarante reticente. In questo modo il legislatore ha voluto porre un rimedio ad un fenomeno degenerativo, rilevato nella prassi, assai penalizzante per la parte rifiutata. Alla regola prevista dall’art. 500 co. 3, peraltro, si può fare eccezione soltanto se la parte interessata lo consente oppure se vi è stata minaccia o offerta di denaro nei confronti del dichiarante (art. 500 co. 4).

La ratio del nuovo istituto consiste nella tutela del diritto alla prova di quella parte che non ha potuto partecipare all’esame incrociato: dal momento che nei suoi confronti non è stato attuato il contraddittorio, essa non può subire un pregiudizio dalla prova alla cui formazione è rimasta estranea. Il legislatore, in sintesi, ha scelta di assicurare a tutte le parti la stessa tutela che la norma costituzionale sull’inutilizzabilità (art. 111 co. 4) riconosce espressamente soltanto all’imputato.

Contestazione di qualsiasi altra risultanza

La contestazione probatoria non rappresenta l’unico strumento per verificare la credibilità di quanto il testimone afferma in dibattimento. Le prove precedentemente acquisite, al contrario, possono costituire oggetto di differente tipo di contestazione:

  • possono essere contestati gli elementi contenuti nel fascicolo del dibattimento;
  • possono essere contestati gli elementi contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, sia pure al solo fine di demolire la credibilità del soggetto dichiarante;
  • possono essere contestati documenti ad un testimone (es. se il testimone nega di aver mai conosciuto una determinata persona, l’interrogante può contestare la circostanza mostrando una foto che li ritrae insieme). Questa ulteriore forma di contestazione adempie alla funzione di contraddire una dichiarazione allo scopo di far emergere un’imprecisione o una falsità. Non è necessario che il documento sia stato ammesso all’inizio del dibattimento: in tale sede, infatti, non era rilevante poiché non si sapeva ancora come il testimone avrebbe risposto alle domande.

Lo stesso vale per tutte le prove che acquistano rilevanza dopo l’inizio del dibattimento. In questi casi la prova non poteva essere addotta come prova principale o come prova contraria al momento delle richieste introduttive (art. 493): si tratta infatti di una prova ex adverso, che diventa rilevante in seguito a quello che afferma un testimone.

La contestazione di atti difformi dalle precedenti dichiarazioni rese dalla persona esaminata impone a questa di fornire precisazioni o ammettere di aver errato.

In base all’art. 192 co. 1 il giudice valuta la prova dando conto nelle motivazioni dei risultati acquisiti e dei criteri adottati . Sempre nella motivazione, il giudice deve enunciare le ragioni per le quali ritiene non attendibili le prove contrarie .

Lettura di atti per sopravvenuta impossibilità di ripetizione (art. 512)

Il giudice, a richiesta di parte, dispone che sia data lettura degli atti assunti dalla polizia giudiziaria, dal pubblico ministero, dai difensori delle parti private e dal giudice nel corso dell’udienza preliminare quando, per fatti o circostanze imprevedibili, ne è divenuta impossibile la ripetizione (co. 1). Risulta comunque sempre consentita la lettura dei verbali relativi all’acquisizione ed alle operazioni di distruzione degli atti di cui all’art. 240 (documenti anonimi ed atti relativi ad intercettazioni illegali) (co. 1 bis).

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