Il diritto processuale penale vive un particolare rapporto di funzionalità con il diritto penale, dal momento che esso rappresenta il complesso di norme che disciplinano le attività dirette all’attuazione di quest’ultimo nel caso concreto. Non si creda che questa funzione strumentale sia in qualche modo riduttiva del valore di tale materia: il diritto penale, infatti, resterebbe perfettamente inattuato se non esistesse il processo penale.

Tra le due materie, comunque, devono essere individuate almeno due differenze fondamentali:

  • mentre il diritto penale si rivolge a tutti i cittadini indifferentemente, il diritto processuale si rivolge solamente ai soggetti che prendono parte al processo;
  • mentre il diritto penale regola il comportamento dei cittadini, il diritto processuale accerta tale comportamento.

 Protezione della società e difesa dell’imputato.

Alla base del diritto processuale penale vi sono due scopi fondamentali:

  • tutelare la società contro la delinquenza;
  • tutelare l’accusato dal pericolo di una condanna ingiusta.

Si incorrerebbe in un grave errore qualora si ritenesse che la prima esigenza, rispondendo all’interesse di più soggetti, sia più impellente della seconda. La difesa dell’imputato, infatti, è un interesse comune a tutti i cittadini, al pari della difesa sociale, dal momento che ogni cittadino può essere ingiustamente accusato di un fatto non commesso o commesso solo in parte.

Il diritto processuale penale, quindi, vive in un continuo bilanciamento tra queste due esigenze, nella pacifica consapevolezza che la maggiore tutela dell’una porta inevitabilmente al maggior sacrificio dell’altra.

 Quello che ad un ordinamento resta di fare è di definire la propria linea politica, abbracciando un certo sistema processuale piuttosto che un altro. Dobbiamo agli studiosi illuministi una simile catalogazione, che ha portato a comprendere come il processo penale sia inestricabilmente legato al sistema politico adottato:

  • i sistemi totalitari prestano maggiore attenzione alla tutela della società;
  • i sistemi garantisti prestano maggiore attenzione all’imputato

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