Dato che tutte le violazioni di norme di diritto processuale (errores in procedendo) sono ricompresi esaustivamente negli altri motivi di ricorso, il n. 3 non può che riferirsi esclusivamente alle violazioni o false applicazioni di norme di diritto sostanziale (interpretazione ampia). Tali errori possono essere di due tipi:

  • falsa applicazione di norme di diritto, che si ha quando il giudice ha applicato alla fattispecie concreta una norma diversa da quella corretta. Questo può dipendere da un errore nell’individuazione della norma generale ed astratta sotto cui sussumere la fattispecie (ricorso possibile in quanto quaestio iuris) o da un errore nello stesso accertamento dei fatti (ricorso non ammesso in quanto quaestio facti);
  • violazione di norme di diritto, che si verifica quando il giudice ha errato nell’interpretare la disposizione (correttamente individuata) sulla cui base risolvere la controversia.

Venendo ai provvedimenti che la Corte di cassazione deve adottare qualora cassi per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, l’art. 383 co. 1 dispone che la Corte cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altro giudice di grado pari a quello che ha adottato la sentenza cassata . La sentenza della Corte, tuttavia, può presentare anche valore rescissorio (non solo rescindente) ai sensi dell’art. 384, il quale prevede due diverse ipotesi:

  • la Corte enuncia il principio di diritto al quale il giudice di rinvio deve uniformarsi : in questo caso la Corte inizia l’attività rescissoria che viene poi completata davanti al giudice di rinvio, indicando quale norma deve essere applicata ai fatti della causa (caso di falsa applicazione) o quale è la sua corretta interpretazione (caso di violazione). Tale sentenza:
    • ha efficacia vincolante per il giudice di rinvio che deve applicare il principio di diritto ai fatti del giudizio e per il giudice di primo grado davanti al quale sia riproposta la domanda dopo l’estinzione del giudizio di rinvio;
    • ha efficacia di precedente nei confronti di tutti gli altri giudici (funzione di nomofilachia). Occorre ricordare, al riguardo, che presso la Corte è istituito un ufficio con funzioni amministrative, l’Ufficio del Massimario (art. 68 ord. giud.), con lo specifico compito di estrarre le massime dalle decisioni della Corte di cassazione;
  • la Corte decide la causa nel merito qualora non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto : si tratta dell’unico caso in cui la corte, oltre alla decisione rescindente, adotta anche quella rescissoria, non limitandosi ad enunciare il principio di diritto, ma applicandolo concretamente alla fattispecie concreta.

L’art. 384 co. 4 dispone che non sono soggette a cassazione le sentenze erroneamente motivate in diritto, quando il dispositivo sia conforme al diritto; in tal caso la Corte si limita a correggere la motivazione . L’ipotesi cui sembra far riferimento la disposizione è quella in cui il giudice di merito abbia dichiarato l’esistenza o l’inesistenza del diritto sulla base di più motivazioni alternativamente concorrenti (es. sussistenza del diritto al risarcimento del danno da responsabilità extracontrattuale sia in base all’art. 2049 sia in base all’art. 2050).

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