La crisi di cooperazione dei consociati può riguardare obblighi di fare dal cui adempimento dipende il godimento di una libertà sostanziale (es. mancato reintegro successivo ad un licenziamento illegittimo). Con riferimento a questo tipo di obblighi occorre sottolineare due elementi:

  • il contenuto normalmente non patrimoniale di tale situazione di vantaggio impone la predisposizione di forme urgenti di tutela che prevengano ed impediscano immediatamente la continuazione di eventuali violazioni (ordine di cessare la violazione);
  • gli obblighi di fare di questo tipo sono molto spesso obblighi complessi non sempre integralmente fungibili. L’attuazione dei provvedimenti giurisdizionali di condanna all’adempimento di obblighi di tale specie, quindi, deve essere garantita attraverso il ricorso a forme di misure coercitive più che attraverso l’esecuzione forzata
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