Secondo l’art. 110 c.p.c. quando la parte viene meno per morte o per altra causa il processo è proseguito dal successore universale o in suo confronto. La prima parte della disposizione si riferisce alle persone fisiche ed individua l’unica vicenda che fa venir meno la capacità giuridica e quindi la capacità di essere parte vale a dire la morte del soggetto a cui è altresì equiparata la morte presunta. La seconda parte della disposizione con l’inciso per altra causa si riferisce invece alle persone giuridiche ed in relazione alla loro possibile estinzione richiede per l’applicazione due condizioni e cioè:

1) il venir meno della persona giuridica

2) l’accompagnarsi a tale vicenda un fenomeno di successione a titolo universale

Da quanto detto ne deriva che è dunque il diritto sostanziale a stabilire quando le persone giuridiche siano da considerarsi estinte e quando a ciò si accompagni una successione a titolo universale. Al riguardo l’art 2504 c.c. ci dice che estinzione e successione a titolo universale si verificano solo in caso di fusione dato che in caso di liquidazione la società resta in vita sino a quando non sia cancellata dal registro delle imprese e dato che dopo la cancellazione non si ha alcun fenomeno successorio ma solo il pagamento delle quote di riparto a favore dei soci.

La giurisprudenza ritiene poi che anche dopo la cancellazione la società deve considerarsi ancora esistente se siano pendenti contestazioni giudiziarie con i creditori di essa e che il processo debba proseguire nei confronti di quelle stesse persone che la rappresentavano in giudizio (liquidatori). Questa opinione che è dettata dalla necessità pratica di evitare che i creditori della società abbiano a riassumere il processo nei confronti degli ex soci trova conforto nella prassi non essendovi alcuna disposizione processuale che contempli il caso in questione.

Occorre rilevare che quando si tratta di persone giuridiche pubbliche la tendenza è quella di escludere che vi sia una successione a titolo universale tranne il caso in cui si tratti di enti autarchici territoriali. In ogni caso va chiarito che si tratta di un problema di diritto positivo da risolvere caso per caso utilizzando i principi generali sopraddetti cioè escludendo la successione quando vi sia una fase di liquidazione e la soluzione in concreto non si presenta tanto facile basti pensare alle questioni create dalle leggi che hanno previsto l’istituzione dell’ENEL e dell’ENTE FERROVIE DELLO STATO

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