La fase di introduzione della causa si conclude con la costituzione delle parti (almeno una delle parti deve costituirsi), così il giudice viene a conoscenza della causa (la causa pende, ma se nessuna delle parti si costituisce il giudice ignora la causa).
Poi si apre la fase di istruzione in senso lato, che si divide in due sottofasi:
– Trattazione: ha per oggetto i fatti (si tratta di esaminare quali fatti sono allegati, quali sono rilevanti, quali sono pacifici, quali sono non contestati, quali devono avere bisogno di prova);
– Istruzione in senso stretto: è la fase di raccolta delle prove. Le parti devono chiedere l’ammissione dei mezzi di prova, il giudice se li ritiene ammissibili e rilevanti li ammette. Poi deve esserci l’assunzione delle prove (per assunzione si intende lo svolgimento di quel sub procedimento relativo alla singola prova affinché poi questa venga acquisita).

Vi sono dei momenti oltre i quali non si possono più svolgere queste attività, né l’allegazione di fatti né l’istruttoria in senso stretto, a meno che non sopravvengano fatti oltre i termini fissati dal legislatore che precludono le attività normali.
Il nostro processo ha oscillato fra un sistema senza preclusioni e uno con preclusioni:
– Nel ’42 con l’entrata in vigore del codice (il codice è stato approvato nel ’40) è entrato in vigore il primo sistema di preclusioni che è durato fino al ’50 (una novella ha eliminato le preclusioni).
– Fino al ’95 non vi sono state preclusioni: le parti potevano allegare nuovi fatti, chiedere l’ammissione di mezzi di prova e produrre nuovi documenti per tutto il giudizio di primo grado, e anche in appello, salvo che vi fossero singole norme che per singole eccezioni prevedessero delle preclusioni.

Per quanto riguarda la domanda di parte, l’attore aveva lui l’onere di proporla, e poi non poteva mutarla ma solo modificarla. Fra le modificazioni ammesse vie era, nel caso di domande autodeterminate, l’allegazione del nuovo fatto costitutivo (es. chiedo l’accertamento del diritto di proprietà sulla base di un contratto e deduco anche di averlo usucapito).
– Con la L. 353/’90 (entrata in vigore nel ’95) è stato reintrodotto un sistema di preclusioni che così come definito è durato fino al 2006;
– Dal 1 marzo 2006 è entrato in vigore un nuovo sistema di preclusioni.

 

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