La disciplina dell’art. 669 terdecies ha colmato la lacuna causata dall’assenza di un sistema di controllo delle misure cautelari da parte di un giudice diverso da quello che ha emanato il provvedimento:

  • provvedimenti suscettibili di reclamo (co. 1): sono soggetti al reclamo sia l’ordinanza con la quale sia stato concesso un provvedimento cautelare sia l’ordinanza con cui sia stata rigettata la domanda di provvedimento cautelare, a patto che esse siano state emanate in contraddittorio. Non è invece suscettibile di reclamo il decreto emanato inaudita altera parte ex art. 669 sexies co. 2: il luogo di controllo di questo provvedimento, infatti, è l’udienza in contraddittorio nella quale confermare, modificare o revocare il decreto;
  • motivi di reclamo (co. 4):
    • errores in procedendo, ossia violazioni delle regole di competenza, di legittimazione del giudice nella sua designazione, di coerenza delle modalità di realizzazione del contraddittorio e di istruzione della misura cautelare richiesta;
    • errores in iudicando, ossia errori commessi dal giudice che ha emanato il provvedimento in punto di interpretazione delle norme di legge e di valutazione degli elementi probatori relativi;
    • circostanze e motivi sopravvenuti, i quali devono essere fatti valere come motivi di reclamo e non di revoca;
    • giudice competente (co. 2): l’art. 669 terdecies co. 2, nell’individuare il giudice competente a provvedere sul reclamo, segue la direttiva di fondo di fare in modo che il reclamo sia deciso da un giudice collegiale cui non faccia parte il giudice che ha emanato il provvedimento cautelare, e di assicurare la maggiore vicinanza territoriale possibile tra giudice che ha emanato la misura cautelare e il giudice di controllo;
    • procedimento: quanto ai termini l’art. 669 terdecies dispone che contro l’ordinanza con la quale è stato concesso o negato il provvedimento cautelare il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di quindici giorni dalla pronuncia in udienza o dalla comunicazione o dalla notificazione se anteriore. Quanto al procedimento, si richiamano gli artt. 737 e 738 (procedimento in camera di consiglio) (co. 3) e si dispone che il collegio, convocate le parti pronuncia, non oltre venti giorni dal deposito del ricorso, ordinanza non impugnabile con la quale conferma, modifica o revoca il provvedimento cautelare (co. 5);
    • assenza di efficacia sospensiva e inibitoria (co. 6): il reclamo non sospende l’esecuzione del provvedimento, tuttavia il presidente del tribunale o della Corte investiti del reclamo, quando per motivi sopravvenuti il provvedimento arrechi grave danno, può disporre con ordinanza non impugnabile la sospensione dell’esecuzione o subordinarla alla prestazione di una congrua cauzione ;

Sul piano strutturale il reclamo è un rimedio a motivi illimitati con il quale possono essere fatti valere fatti sopravvenuti all’emanazione del provvedimento. Tale rimedio, peraltro, si distingue dai mezzi di impugnazione in senso tecnico, i quali, indirizzandosi sempre contro provvedimenti aventi attitudine al giudice, qualora non siano fatti valere nei termini, comportano sempre la preclusione del motivo che poteva essere fatto valere tramite l’impugnazione.

Sul piano funzionale il reclamo è uno strumento diretto ad assicurare quelle modalità del diritto di difesa consistenti nel potere di provocare un controllo di un provvedimento da parte di un giudice diverso da quello che ha emanato il provvedimento stesso (garanzia soggettiva).

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