Ha un unico contenuto e produce un unico effetto: l’effetto di accertamento. Questo può essere ottenuto proponendo sia azione di accertamento positivo (chiedo al giudice di accertare l’esistenza di un mio diritto) che azione di accertamento negativo (chiedo al giudice di accertare l’inesistenza di un diritto altrui).

Un problema è sorto con riguardo al fondamento dell’azione di mero accertamento: vi è chi nega l’ammissibilità dell’azione di accertamento se non ne casi espressamente previsti dalla legge. Oltre a questa opinione, vi è comunque chi nega l’ammissibilità dell’azione di accertamento avente ad oggetto diritti di credito per i quali si potrebbe chiedere una sentenza di condanna.

Per quanto riguarda il fondamento, vi sono alcune norme che la prevedono:

– Art. 949 cc. prevede l’actio negatoria che spetta al proprietario rispetto diritti vantati da altri quando ha motivo di temerne pregiudizio;

– Art. 1012 prevede la possibilità per l’usufruttuario di far dichiarare l’inesistenza, sul fondo dato in usufrutto, delle servitù vantate da altri;

– Art. 1079 cc. consente al titolare del diritto di servitù di far accertare l’esistenza della servitù contestata da altri.

Tutte queste situazioni hanno come fondamento l’esistenza di uno stato di incertezza, quindi è prevalsa nettamente l’opinione che ammette le azioni di mero accertamento anche al di là dei casi espressamente previsti dalla legge. Precisamente in tutti i casi in cui vi sia una situazione di incertezza in ordine ad un diritto.

Si ammette anche l’azione di mero accertamento di qualsiasi situazione sostanziale (diritti, rapporti e status), anche di quelle che potrebbero essere tutelate con delle sentenze di condanna (es. diritti di credito).

Questo effetto di accertamento consegue sia all’accoglimento di azioni di mero accertamento (positive o negative), sia al rigetto di qualsiasi azione di cognizione (sia che sia di mero accertamento, di condanna o costitutiva).

Oggetto dell’effetto di accertamento sono diritti, rapporti o status (gli unici due status previsti nel nostro ordinamento sono quello di cittadino e di figlio legittimo. Ultimamente è invalso l’uso estensivo del concetto di status, ad es. status di coniuge. Il concetto viene utilizzato come espressione riassuntiva delle situazioni sostanziali che fanno capo ad una determinata posizione). Eccezionalmente possono essere oggetto di accertamento anche fatti. È un fenomeno eccezionale perché l’accertamento di regola non può mai riguardare questioni di diritto o di fatto (es. la questione di prescrizione dipende dall’esistenza di certi presupposti, quali il mancato esercizio del diritto per un determinato periodo di tempo. Il mancato esercizio del diritto è una questione di fatto, l’atto di esercizio del diritto è una questione di fatto, il tempo necessario perché si prescriva quel diritto è una questione di diritto).

Si parla di fatti che possono essere oggetto di procedimenti di mero accertamento con riguardo a due procedimenti (entrambi possono essere instaurati autonomamente o possono sorgere nell’ambito di un processo già pendente):

– La verificazione di scrittura privata: fa prova della provenienza della scrittura da un certo soggetto (da colui che pare averla sottoscritta, non della veridicità del contenuto. L’efficacia probatoria è limitata al cosiddett estrinseco.

L’atto pubblico fa prova dell’intrinseco e dell’estrinseco, non solo della provenienza ma anche della verità dei fatti e delle affermazioni che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza.

La scrittura privata ha efficacia probatoria quando è riconosciuta (la parte la riconosce o non la disconosce nel termine in cui deve disconoscerla), verificata (stabilita al termine di un processo giudiziale) o autenticata (il pubblico ufficiale autentica la sottoscrizione).

Se una parte produce una scrittura privata e la controparte la disconosce come propria, allora la parte che l’ha prodotta può instaurare un processo di verificazione della scrittura privata;

– La querela di falso è l’unico modo per vincere l’efficacia probatoria dell’atto pubblico.

C’è chi dice che questa querela di falso ha per oggetto l’accertamento della genuinità dell’atto pubblico, ma è preferibile l’opinione che la configura come un procedimento costitutivo (non di mero accertamento) volto a costituire l’effetto della rimozione dell’efficacia probatoria dell’atto pubblico.

Pertanto l’unica ipotesi di fatto che può essere oggetto di mero accertamento è la provenienza del documento da colui che l’ha sottoscritta.

L’opinione che ammette che fatti possano essere oggetto di un processo di mero accertamento, ritiene che oggetto di accertamento in questo caso sia la genuinità del documento.

Entrambe sono prove legali, non sono liberamente valutabili.

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