Il legislatore delle ultime riforme ha escluso l’obbligatorietà dell’interrogatorio libero delle parti. In termini pratici si tratta di una modifica apprezzabile perché già in linea astratta l’interrogatorio libero, se applicato obbligatoriamente ad ogni causa poteva risolversi in un adempimento non funzionale alla trattazione della lite e perché nella concreta prassi applicativa l’interrogatorio libero come nel processo del lavoro si traduceva frequentemente in una mera formalità. Il legislatore ha previsto che l’interrogatorio libero continui ad avere luogo nell’ipotesi in cui le parti presentino una istanza congiunta in tal senso al giudice istruttore. In ogni caso la nuova previsione deve essere letta tenendo conto che la riforma ha lasciato invariato il testo dell’art.117 cpc che continua a consentire al giudice di disporre d’ufficio la comparizione personale delle parti per procedere all’interrogatorio libero ribadendo tale facoltà nel nuovo testo dell’art.185.

La possibilità dell’interrogatorio libero delle parti viene a perdere il carattere di momento processuale meramente formale imposto indiscriminatamente della legge. Il giudice procede liberamente all’audizione di entrambe le parti se esse compaiono all’udienza o anche dell’unica parte presente. Se entrambe le parti sono presenti il giudice deve interrogarle non separatamente ma in contraddittorio fra loro. Nulla peraltro esclude un previo interrogatorio separato purché il contraddittorio poi si istituisca pur essendo il mezzo migliore per chiarire le contrapposte allegazioni e versioni dei fatti. Emerge qui la seconda funzione dell’interrogatorio, quella probatoria. L’art.116 autorizza il giudice a desumere argomenti di prova dalle risposte delle parti.

Art.183 → con l’ordinanza che ammette le prove il giudice può in ogni caso disporre qualora lo ritenga utile il libero interrogatorio delle parti. Il processo non può consentire al giudice di fondare il suo convincimento sulle mere risposte date dall’interrogatorio libero e deve considerare tali risposte come strumenti logici-critici per la valutazione delle prove tipiche e quindi come elemento concorrente con altri in un ragionamento presuntivo. Il legislatore del 1990 si era inoltre preoccupato di disciplinare espressamente le conseguenze della mancata comparizione delle parti all’udienza senza giustificato motivo. Il previgente testo dell’art.183 cpc stabiliva infatti che tale mancata comparizione non costituisse già comportamento valutabile del giudice ai fini della decisione bensì comportamento valutabile ai sensi del 2° comma dell’art. 116. dalla mancata comparizione delle parti il giudice può trarre argomenti di prova. Argomenti di prova potranno pertanto essere desunti dalla mancata comparizione della parte che rappresenta senza dubbio comportamento di maggiore gravità rispetto alla eventuale non conoscenza dei fatto da parte del procuratore e impedisce in radice ogni possibilità di estrinsecarsi dell’interrogatorio libero.

L’interrogatorio è riferito ai fatti della causa ma deve ritenersi che esso possa estendersi ad ogni aspetto delle affermazioni e argomentazioni delle parti che il giudice ritenga utile chiarire e approfondire. In primo luogo l’interrogatorio libero è posto ancora in chiara correlazione con la possibilità per il giudice di tentare la conciliazione della lite. Il tentativo di conciliazione non può tuttavia risultare possibile se il giudice non abbia compreso sino in fondo e indotto le parti a precisare in ogni elemento le contrapposte tesi. L’estensione dell’interrogatorio si ricollega al potere-dovere del giudice di chiedere alle parti sulla base dei fatti allegati i chiarimenti necessari e di indicare le questioni rilevabili d’ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione. Si discute se e in quali limiti da questa norma e ancor più dagli art.24 cost e 101 cpc possa ricavarsi un vincolo del giudice a non impostare la decisione della causa sulla soluzione di questioni di fatto rilevabili d’ufficio o di questioni di diritto sulle quali non abbia preventivamente provocato il dibattito fra le parti.

Il legislatore si è invece dato cura di rendere effettivo l’interrogatorio anche per un altro verso: consentendo che ciascuna delle parti possa farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale. Difficoltà possono darsi anche per la presenza delle parti, persone fisiche. Si è quindi concesso ad entrambe di inviare un procuratore introducendo un istituto che si differenzia profondamente dalla rappresentanza processuale volontaria ammessa dall’art.77 cpc: sia perché la rappresentanza è limitata all’interrogatorio libero e al tentativo di conciliazione e non estesa all’intero processo, sia perché può essere conferita anche a chi non sia munito di poteri di rappresentanza sul piano sostanziale. La duplice finalità dell’istituto dà ragione dei poteri che devono essere attribuiti a procuratore e delle conseguenze ricollegate al suo comportamento.

La procura deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve attribuire al procuratore il potere di conciliare o transigere la controversia. Se la procura è conferita con scrittura privata, questa può essere autenticata anche dal difensore della parte. D’altro lato il procuratore deve essere a conoscenza dei fatti della causa. D’altro lato il procuratore deve essere a conoscenza dei fatti della causa. Inoltre la mancata conoscenza senza giustificato motivo dei fatti della causa da parte del procuratore è valutata ai sensi del secondo comma dell’art.116 ossia anch’essa come comportamento processuale, fonte di argomenti di prova. L’allegazione di un giustificato motivo potrà prudentemente giustificare un differimento dell’udienza perché il procuratore si informi e sia in grado di rispondere.

La norma consente dunque alle persone giuridiche di compiere una scelta di politica processuale. Deve tenersi per fermo il principio che la stessa persona fisica non può nello stesso processo vedere utilizzate le proprie dichiarazioni nella qualità di teste e nella qualità di parte per l’incompatibilità che tra le due utilizzazioni sussiste. La procura può essere conferita al difensore come si arguisce anche dall’art. 84 cpc e dall’art. 86 cpc. Appare tuttavia inopportuno che il difensore si sostituisca alla parte nelle funzioni e nelle responsabilità connesse all’interrogatorio libero. Se la conciliazione riesce, se ne forma separato processo verbale, sottoscritto dalle parti stesse, dal giudice e dal cancelliere: verbale che ha efficacia di titolo esecutivo. Il tentativo di conciliazione può infine essere rinnovato in qualunque momento dell’istruzione.

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