il legislatore infine ha ritenuto di mantenere la funzione di conciliazione in sede non contenziosa. L’istanza è dunque proposta anche verbalmente al giudice di pace competente per territorio. Se l’istanza è proposta con ricorso il giudice fa invitare dal cancelliere le parti a comparire davanti a lui in un giorno e in un’ora determinati per cercare di conciliare. Se è proposta verbalmente redige di essa processo verbale e dà quindi la medesima disposizione. Si possono delineare varie alternative:

  • se la parte invitata non si presenta il giudice ne dà atto nel processo verbale. Di questo la parte istante può ottenere copia.
  • Se le parti compaiono ma non si conciliano se ne darà ugualmente atto nel processo verbale.
  • Quando le parti si conciliano il processo verbale di conciliazione in sede non contenziosa costituisce titolo esecutivo a norma dell’art.185 se la controversia rientra nella competenza del giudice di pace.

Il verbale di conciliazione costituisce titolo esecutivo se la controversia rientra nella competenza del giudice per valore, altrimenti se il giudice è incompetente per valore o materia, il processo verbale ha valore di scrittura privata riconosciuta in giudizio.

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