È prevista dall’art. 340 c.p.c. per quanto riguarda l’appello, e dall’art. 361 c.p.c. per quanto riguarda il ricorso per Cassazione. Prima del 2006 queste disposizioni erano uguali.

Riserva di ricorso d’appello
L’art. 340 c.p.c. prevede che quando viene pronunciata una sentenza non definitiva l’appello può essere differito formulando la riserva di appello. La legge fa espresso riferimento all’art. 278 c.p.c., quindi all’ipotesi che venga pronunciata condanna generica. Poi menziona l’art. 279.4 c.p.c. che prevede che il giudice pronunci sentenza quando, decidendo alcune delle questioni di cui al n. 1), 2) e 3) non definisca il giudizio. Attraverso questo rinvio si prevedono le sentenze non definitive su questioni pregiudiziali di rito, questioni preliminari di merito e su domande (vedi p. 143).

La riserva di appello può essere formulata quando vi è la pronuncia su una di queste sentenze non definitive. Invece la riserva di ricorso per Cassazione non può essere fatta nei confronti di tutte le sentenze non definitive.
La riserva di appello deve essere fatta nel termine per appellare oppure in un termine più breve (entro la prima udienza davanti al giudice istruttore successiva alla sentenza non definitiva, quindi se l’udienza successiva viene prima del termine per appellare la riserva d’impugnazione bisogna farla prima).

La riserva d’impugnazione può essere fatta in vari modi: all’udienza, con atto scritto che viene prodotto all’udienza etc.
Quando viene fatto il differimento dell’appello la regola è che la sentenza non definitiva deve essere impugnata unitamente alla sentenza definitiva. Vi sono però delle ipotesi in cui, anche se è stata fatta riserva di appello, comunque l’appello deve essere proposto prima che venga pronunciata la sentenza definitiva:
– Quando viene pronunciata altra sentenza non definitiva e contro questa viene proposto appello immediato;
– L’art. 340 c.p.c. afferma che la riserva non può più farsi, e se fatta perde efficacia, quando un’altra parte propone immediato appello contro la sentenza non definitiva.

Se si estingue il giudizio quando è stata fatta riserva d’appello l’art. 129 disp. att. afferma che, dal giorno in cui diventa irrevocabile l’ordinanza o passa in giudicato la sentenza che pronuncia l’estinzione, la sentenza non definitiva acquista efficacia di sentenza definitiva e decorre il termine per impugnare (l’espressione è impropria, significa solamente che da quel momento decorre il termine per impugnare).

Riserva di ricorso per Cassazione (art. 361 c.p.c.)
Ora si prevede che possa essere fatta contro le sentenze di condanna generica, ma anche contro le sentenze che pronunciano su alcune delle domande cumulate. Si prevede espressamente che vi possano essere sentenze non definitive su domanda, ma si è voluto escludere il differimento di ricorso per Cassazione contro le sentenze non definitive su questioni preliminari di merito e pregiudiziali di rito. Vale la regola che il ricorso per Cassazione deve essere fatto immediatamente.

 

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