La citazione introduttiva e lo svolgimento del procedimento

L’opposizione a decreto ingiuntivo si propone con atto di citazione davanti al giudice che ha emesso il decreto, il quale è competente a conoscere del giudizio di opposizione, anche nel caso di sua incompetenza ad emettere il decreto, nonché nei casi di:

  1. continenza
  2. connessione generica e specifica con altra causa
  3. domanda riconvenzionale per la quale sia competente un altro giudice

Se si tratta di materia per la quale trovano applicazione le disposizioni che regolano le controversie individuali di lavoro, l’opposizione deve essere proposta con ricorso senza la necessità di esperire pregiudizialmente il tentativo obbligatorio di conciliazione.

L’opposizione tempestiva si propone nei termini perentori stabiliti dal giudice o dalla legge,. 641 c.p.c.:

  • 40 giorni, che possono essere ridotti fino a 10 o aumentati a 60.
  • Se l’intimato risiede in uno degli Stati dell’unione europea, il termine è di 50 giorni e può essere ridotto fino a 20;
  • se invece risiede in altro Stato estero, il termine è di 60 giorni e può essere ridotto fino a 30 o aumentato fino a 120

L’intimato può proporre opposizione tardiva, consentita eccezionalmente dopo la scadenza del termine per proporre l’opposizione normale e fino a 10 giorni dopo il primo atto di esecuzione, quando dimostri di non aver avuto conoscenza del decreto per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o per forza maggiore.

Il giudizio di opposizione, che non determina la revoca del decreto opposto, introduce un ordinario giudizio di cognizione di primo grado, che si svolge nelle forme del processo ordinario, ma i termini di comparizione possono essere ridotti a metà. La riduzione dei termini è una facoltà dell’opponente così che, solo se questi se ne sia effettivamente avvalso, risultano conseguentemente ridotti alla metà anche i termini di costituzione.

Il creditore opposto, che assume nel giudizio di opposizione la veste esteriore di convenuto in senso formale, ha l’onere di provare i fatti che pone a fondamento della domanda proposta nella forma monitoria, tenuto conto che le prove documentali di cui si è avvalso sono destinate a perdere efficacia nel giudizio di opposizione si di esclusiva provenienza creditoria. Se i documenti di cui si è avvalso il creditore nella fase sommaria hanno piena efficacia probatoria anche nel giudizio di opposizione, sarà onere del debitore provare le cause estintive del debito.

L’opponente può sollevare tutte le eccezioni compresa quella di compensazione, così come proporre domande riconvenzionali. Qui può sorgere un problema di competenza, se l’eccezione di compensazione o la domanda eccede la competenza del giudice del decreto, essendo tale competenza funzionale anche per l’opposizione.

Le sezioni unite della corte di cassazione hanno precisato che la natura funzionale della competenza del giudice dell’opposizione ha come conseguenza che qualora l’opponente proponga una domanda riconvenzionale eccedente la competenza per valore del giudice adito, quest’ultimo deve provvedere alla separazione delle cause, trattenendo quella di opposizione (di sua esclusiva competenza) e rimettendo la domanda riconvenzionale al giudice superiore competente per valore.

Nel corso del giudizio di opposizione il creditore opposto può richiedere la concessione della provvisoria esecuzione, anche parziale, del decreto ingiuntivo inizialmente sprovvisto di tale carattere. L’art 648 c.p.c. disciplinava due casi di concessione dell’esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto:

  1. l’esecuzione provvisoria facoltativa: può essere concessa nel caso in cui l’opposizione non sia fondata su prova scritta o non sia di pronta soluzione. Il giudice concede l’esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alle somme non contestate, salvo che l’opposizione sia proposta per vizi procedurali. Si tratta quindi di una concessione di esecutorietà provvisoria necessaria che comunque non preclude al giudice la possibilità di concedere discrezionalmente la provvisoria esecutorietà parziale del decreto ingiuntivo opposto al ricorrere delle altre condizioni previste[1].
  2. l’esecuzione provvisoria necessaria: prevista nel caso di cauzione per le restituzioni, spese e danni.

Questa disposizione è stata dichiarata parzialmente incostituzionale nella parte in cui dispone che il giudice deve concedere l’esecuzione provvisoria, e non già può concederla, dopo aver delibato gli elementi probatori.

L’art 649 cpc stabilisce che nel giudizio di opposizione può essere disposta la sospensione, ma non la revoca, dell’esecuzione provvisoria del decreto, quando ricorrano gravi motivi, con ordinanza dell’istruttore, non impugnabile.

In via interpretativa, quando il ricorrente produce documentazione sottoscritta dal debitore a sostegno della richiesta, dovrebbe ammettersi il potere in capo al giudice di sospendere la provvisoria esecutività quando il debitore ne disconosca, tempestivamente nell’opposizione, la propria sottoscrizione.

Conclusione della fase di opposizione

a) La 1° ipotesi è che l’intimato, pur avendo proposto opposizione, non si costituisca nei termini. Tale circostanza è assimilata alla mancata opposizione dall’art 647 cpc. In ambedue le ipotesi il giudice che ha pronunciato il decreto, su istanza anche verbale del ricorrente, lo dichiara esecutivo, precludendo la riproposizione dell’opposizione, salvo le ipotesi di opposizione tardiva. Contro il decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo è altresì proponibile la revocazione e l’opposizione di terzo.

b) La seconda ipotesi è che l’opposizione venga rigettata o che venga dichiarata con ordinanza l’estinzione del processo. In tale ipotesi e sempre che il rigetto venga pronunciato con sentenza passata in giudicato o comunque esecutiva, il decreto ingiuntivo, che non ne sia già munito, acquista efficacia esecutiva.

c) Quando l’opposizione viene accolta, si ha la revoca del decreto opposto, e se l’opposizione è accolta solo in parte, il titolo esecutivo sarà costituito esclusivamente dalla sentenza.


[1]Art. 648 cpc: Il giudice istruttore, se l’opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, può concedere, con ordinanza non impugnabile, l’esecuzione provvisoria del decreto, qualora non sia già stata concessa a norma dell’articolo 642. Deve in ogni caso concederla, se la parte che l’ha chiesta offre cauzione per l’ammontare delle eventuali restituzioni, spese e danni

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