I problemi di competenza si pongono per la necessità di distribuire le cause tra i giudici ordinari, giudici che in base alle legge sull’ordinamento giudiziario sono:
– Il giudice di pace;
– Il tribunale;
– La Corte d’Appello;
– La Corte di Cassazione.
Fino alla legge 353/’95 che ha introdotto il sistema di preclusione esistevano altri giudici come giudici di primo grado:
– Giudice Conciliatore: poi sostituito dal giudice di pace;
– Pretore: ora assorbito dal tribunale.
Definizione di competenza:
– Prevale la configurazione come quella parte o misura della giurisdizione di cui è titolare il singolo giudice ordinario.
Secondo tale impostazione se una sentenza è emanata da un giudice incompetente si dovrebbe ritenere che la sentenza è emanata da un soggetto privo di potere giurisdizionale (quindi da un soggetto che non è un giudice). Porta a ritenere che il giudice sia titolare solo di una piccola parte della giurisdizione, e non della restante parte;
– È preferibile definirla come ambito entro il quale il giudice ordinario esercita validamente la giurisdizione di cui è titolare.
Se si accoglie questa definizione la sentenza emanata da un giudice incompetente è invalida perché viziata, ma è emanata da un soggetto che ha il potere giurisdizionale. Porta a ritenere che un giudice sia titolare dell’intera potestà giurisdizionale, ma possa esercitarla validamente solo in ordine a certe controversie.
Tradizionalmente la sentenza pronunciata da un soggetto che non è giudice è considerata come inesistente (o sentenza inutiliter data). Questa è una figura eccezionale nel nostro ordinamento, si sottrae alla regola generale prevista dall’art. 161.1 c.p.c. il quale pone il principio della conversione dei motivi di nullità in motivi di gravame. È una regola per la quale i vizi della sentenza devono essere fatti valere con le impugnazioni, e una volta passata in giudicato la sentenza, tutti i vizi della sentenza si sanano (nel medioevo la querela nullitatis poteva farsi volere senza limiti di tempo).
Nonostante questa regola, in via del tutto eccezionale esistono dei vizi particolari che sopravvivono al passaggio in giudicato: sono le ipotesi di inesistenza della sentenza. La conseguenza è che la sentenza affetta da un vizio di inesistenza non produce l’efficacia della cosa giudicata materiale (dell’accertamento incontrovertibile).
Pertanto se si accetta la prima definizione di competenza, qualora la sentenza venga pronunciata da un giudice privo di competenza, questa non produrrà l’accertamento incontrovertibile; mentre con riguardo alla seconda definizione il vizio si sana con il passaggio in giudicato.
Problemi di distribuzione delle controversie tra giudici si pongono solo tra giudici appartenenti allo stesso ordine giurisdizionale. Quindi non solo nell’ambito della giurisdizione ordinaria, ma problemi di competenza si pongono anche fra i giudici amministrativi (tra i vari tribunali amministrativi regionali), fra i giudici tributari, contabili etc. In ciascun ordine giurisdizionale c’è un problema di distribuire le controversie devolute alla specifica giurisdizione.
Criteri per distribuire la competenza nella giurisdizione ordinaria:
– Criterio orizzontale: tra giudici appartenenti allo stesso tipo (es. tra tutti i giudici di pace). È questa la competenza per territorio;
– Criterio verticale: nell’ambito dello stesso grado di giudizio vi possono essere giudici di tipo diverso, ad esempio nel primo grado di giudizio abbiamo il giudice di pace e il tribunale. Per distribuire le controversie si utilizza:
- Criterio del valore: fa si che le controversie che hanno una valore fino ad un determinato limite appartengono alla competenza del giudice di pace, le restanti al tribunale;
- Criterio della materia: la competenza è determinata dall’oggetto della controversia (es. tutte le cause in materia di stato e capacità della persona sono attribuite al tribunale a prescindere dal valore). Prevale sul criterio della competenza per valore.
Come si fa a stabilire che la competenza esiste o non esiste?
La condizione è una condizione di trattabilità e decidibilità della causa nel merito (sotto altra classificazione è presupposto processuale che attiene al giudice).
La regola generale prevede:
– Ci si debba basare sulla domanda: questa regola è stabilita espressamente solo con riguardo alla competenza per valore (art. 10 c.p.c.). Viene estesa a qualsiasi tipo di competenza;
– E si deve assumere come esistente il diritto sostanziale fatto valere dall’attore: il giudice deve, ai soli fini della competenza, partire dal presupposto che il diritto sostanziale dedotto in giudizio esista. La conseguenza è che non devono essere valutati i fatti costitutivi della domanda, né d’ufficio né su eccezione di parte (i fatti dalla cui esistenza dipende la fondatezza o infondatezza della domanda). Sono i cosiddett fatti principali:
- Il fatto costitutivo posto a fondamento della domanda dall’attore;
- I fatti oggetto dell’eccezioni del convenuto (fatti estintivi, modificativi ed impeditivi).
- Il giudice quindi per valutare la competenza non può esaminare se esistano o meno questi fatti. Il convenuto però può contestare i fatti inerenti alla competenza, che non ineriscono al merito della causa, ma dalla cui esistenza o inesistenza dipende la competenza del giudice adito (es. il convenuto potrebbe eccepire che lui non risiede in quel determinato luogo. Altra ipotesi è quella della competenza per territorio cosiddett semplice venga derogata per accordo dalle parti; il convenuto potrebbe eccepire la nullità di quell’accordo).
Altro problema generale riguarda i criteri in base ai quali il giudice debba decidere le questioni sulla competenza. Ultimo comma art. 38 c.p.c. afferma che queste sono “decise, ai soli fini della competenza, in base a quello che risulta agli atti di causa e, quando sia reso necessario dal rilievo del giudice o dall’eccezione di parte, assunte sommarie informazioni”.
Quando sorge una questione di competenza il giudice ha la possibilità di deciderla subito o al termine dell’istruzione della causa. Questa attività discrezionale è volta al giudice affinché non perda tempo (deciderà subito quando appare fondata l’eccezione di incompetenza). Lo strumento per decidere immediatamente la questione di incompetenza è la rimessione anticipata della causa al collegio affinché decida sulla competenza.
Quello che rileva è che quel criterio stabilito dall’art. 38 c.p.c. vale solo quando la questione di competenza viene presa subito. Se il giudice opta per la decisione al termine del processo allora deve fare una vera e propria istruzione di tutte le questioni relative alla competenza (le parti devono produrre prove e il giudice dovrà valutarle).