La giurisdizione è una condizione di trattabilità e decidibilità della causa nel merito. Secondo l’altra classificazione è un presupposto processuale (attiene al giudice insieme alla competenza).

Esiste il potere giurisdizionale quando il giudice ha il potere di conoscere e di decidere in ordine a determinate controversie.

È una funzione volta all’accertamento della volontà astratta della legge nel caso concreto.

L’art. 1 c.p.c. dice che di regola la giurisdizione civile (quella che ha per oggetto diritti, rapporti e status) è esercitata di regola dai giudici ordinari. Da tale disposizione si può dedurre che vi sono dei casi in cui la giurisdizione civile non è esercitata dai giudici ordinari:

–          I giudici speciali sono previsti espressamente dall’art. 37 c.p.c. che disciplina il rilievo del difetto di giurisdizione;

–          Nella VI disposizione finale transitoria della Costituzione viene disposto l’obbligo di revisione dei giudici speciali, salvando espressamente la giurisdizione della Corte dei Conti e del Consiglio di Stato;

–          L’art. 101 Cost. prevede il divieto di istituzione dei giudici speciali, mentre è possibile l’istituzione di sezioni specializzate;

–          L’art. 5 c.p.c. disciplina la perpetuatio iurisdictionis.

Dal coordinamento di tutte queste disposizioni discende il fatto che esistono giudici ordinari e giudici speciali, bisogna quindi stabilire quali siano i giudici ordinari:

–          È preferibile l’opinione che si basa su un criterio formale: sono giudici ordinari quelli previsti e disciplinati dalla legge sull’ordinamento giudiziario (R.D. N. 12/’42);

–          È stato proposto anche un criterio di tipo oggettivo che si basa sul contenuto delle cause conosciute dai vari giudici: sarebbe giudice ordinario quello che conosce la generalità delle controversie inerenti ad una determinata materia.

Questo criterio porta a riconoscere la qualità di giudice ordinario non solo ai giudici civili, ma anche ai giudici amministrativi, ai giudici contabili e ai giudici tributari.

Osta a questo criterio il fatto che la nostra legge prevede l’esistenza di giudici speciali, e la nostra Costituzione nella VI disposizione transitoria e finale fa espressamente salva la giurisdizione speciale della Corte dei Conti e del Consiglio di Stato. Questa opinione non si armonizza con il dato normativo.

La giurisdizione dei giudici ordinari può venir meno per varie ragioni:

–          Non esiste proprio il diritto sostanziale (una volta era il problema della tutela degli interessi diffusi);

–          Certi diritti sostanziali sono attribuiti alla giurisdizione di giudici speciali:

  • in materia pensionistica esistono i giudici contabili (Corte dei Conti);
  • in materia di interessi legittimi esiste la giurisdizione dei giudici amministrativi;
  • talvolta diritti sostanziali sono attribuiti alla giurisdizione del giudice amministrativo. In questo caso si parla di giurisdizione esclusiva;
  • in materia di controversie tributarie vi è la giurisdizione tributaria (anche se in questi casi è prevista la competenza per materia del tribunale in materia di imposte e tasse).

Art. 37 c.p.c. disciplina il difetto di giurisdizione: “il difetto di giurisdizione dei giudici ordinari nei confronti della pubblica amministrazione e nei confronti dei giudici speciali è rilevato d’ufficio in ogni stato e grado del processo”. Non ha preclusioni sotto il profilo temporale. Questa disposizione viene interpretata restrittivamente. Abbiamo qui due ipotesi diverse:

–          Difetto assoluto di giurisdizione: quello previsto nei confronti della pubblica amministrazione. Non esiste la giurisdizione di nessun giudice, né ordinario né speciale (non esiste nessuna situazione sostanziale che possa essere controversa nel corso del giudizio, né diritti soggettivi né interessi legittimi). Si riferisce alle ipotesi in cui la P.A. ha una discrezionalità tale da escludere l’esistenza di qualsiasi situazione sostanziale (anche degli interessi legittimi, non vi è nemmeno la giurisdizione del giudice amministrativo).

Esiste poi la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo: in una determinata materia il giudice amministrativo consce anche delle controversie dei diritti soggettivi in quella determinata materia, non solo di quelle relative agli interessi legittimi.

Un caso di difetto assoluto di giurisdizione si ha nell’ipotesi in cui non esista proprio nel nostro ordinamento la previsione del diritto soggettivo preteso dalla parte (es. interessi diffusi).

–          Difetto di giurisdizione relativo: opera in riferimento ad altri giudici speciali. Vi sono delle controversie che sono devolute alla giurisdizione di altri giudici (es. la giurisdizione amministrativa presuppone che la controversia sorga e verta sull’interesse legittimo). È un difetto relativo di giurisdizione perché non è che non esista nessun giudice cui è devoluta la conoscenza delle controversie, è che magari non spetta al giudice ordinario.

Di regola la giurisdizione civile è esercitata dai giudici ordinari, ma vi sono casi in cui controversie in ordine a diritti soggettivi sono devolute a dei giudici speciali (es. la Corte dei Conti in materia pensionistica conosce dei diritti soggettivi in questa materia).

Il difetto di giurisdizione può esservi anche nelle cause concernenti controversie di diritto internazionale privato.

Il 2 comma dell’art. 37, ora abrogato dalla L. 218/’95, prevedeva la regola generale rispetto alle controversie che avevano degli elementi di estraneità: si doveva guardare alla cittadinanza del convenuto (se era straniero di regola non esisteva la giurisdizione italiana, a meno che non fosse accettata dal convenuto stesso). L’art. 4 c.p.c. prevedeva una serie di casi in cui comunque esisteva la giurisdizione italiana, anche se il convenuto era straniero.

La legge 218/’95 ha sostituito il criterio della cittadinanza, per stabilire se sussiste o meno la giurisdizione del giudice italiano, con quello della residenza o del domicilio del convenuto. Prevede diversi casi di difetto di giurisdizione. In certe ipotesi questa eccezione diventa relativa, cioè riservata alla parte (non è rilevabile d’ufficio).

Di regola il difetto di giurisdizione è rilevabile d’ufficio, salvo che la legge disponga diversamente.

La legge consente l’istituzione di sezioni specializzate: sono sezioni di un unico organo giurisdizionale (es. il tribunale) e una di queste può essere una sezione specializzata. Sono caratterizzate dal fatto che risultano composte da cittadini idonei (cioè competenti in quella determinata materia) che non sono togati (non appartengono alla magistratura). Sono sezioni di un giudice ordinario caratterizzate da una composizione particolare (es. tipico è il tribunale per i minori, le sezioni specializzate agrarie etc.).

La giurisdizione deve essere verificata al momento della proposizione della domanda (art. 5 c.p.c.), non hanno rilevo i successivi mutamenti della legge vigente e dello stato di fatto.

Questa è una regola fissata in generale per la giurisdizione e la competenza, ma viene estesa a tutte le condizioni di trattabilità ed decidibilità della causa nel merito.

Lascia un commento