L’art. 101 dispone che il giudice non può statuire su alcuna domanda se la parte contro la quale è stata proposta non è stata regolarmente citata e non è comparsa . Interpretato letteralmente l’art. 101 sembrerebbe richiedere non solo la regolare citazione del convenuto ma anche la sua comparizione. Tale interpretazione letterale, tuttavia, risulta non accoglibile in quanto contrasta con l’istituto della contumacia (art. 290 ss.), subordinando la possibilità di esercizio della funzione giurisdizionale ad un’attività del convenuto. A detta di Proto Pisani, quindi, il legislatore ha inteso riferirsi all’efficacia convalidatrice della nullità dell’atto di citazione e della notificazione riconosciuta dagli artt. 164 e 291 alla costituzione del convenuto. L’art. 101 disporrebbe quindi implicitamente che il giudice non può statuire su alcuna domanda se la parte contro la quale è stata proposta non è stata regolarmente citata o, in caso di nullità dell’atto di citazione o della notificazione, non è comparsa .
L’art. 101 richiede che la parte contro cui sia stata proposta la domanda sia stata regolarmente citata. Quando una citazione sia stata regolarmente proposta è problema da risolvere sulla base degli artt. 163 ss. per quanto riguarda l’atto di citazione e degli artt. 137 ss. e 291 per quanto riguarda la notificazione della citazione. Occorre comunque sottolineare che nel processo di cognizione non sempre la domanda deve essere proposta nella forma dell’atto di citazione notificato