Gli elementi oggettivi dell’azione sono:

a) il“petitum”

b) la causa petendi. Limiti oggettivi del giudicato

Petitum. Esso è ciò che si chiede con la domanda. Dato che la domanda è rivolta non ad un unico soggetto, bensì a 2 soggetti (al giudice e all’altra parte) a cui si chiedono cose diverse, il petitum avrà nella sostanza 2 aspetti diversi. Innanzitutto in via immediata, la domanda si rivolge al giudice a cui si chiede un provvedimento (cosiddetto ”petitum immediato”): la condanna, il mero accertamento, il sequestro ecc. queste sono tutte richieste che in ipotesi potrebbero riferirsi alla stessa cosa in giudizi tra le stesse persona, ma la cui differenza basta ad escludere l’identità dell’azione. Ad esempio l’azione con cui si chiede il sequestro di una certa cosa è diversa dall’azione con cui si chiede la condanna alla consegna. In secondo luogo, in via mediata, la domanda si rivolge alla controparte, a cui si chiede un bene della vita: una cosa (es. pagare 100) ovvero di non contestare una certa situazione giuridica che ha un certo oggetto ovvero di subire una certa modificazione giuridica (cosiddetto ”petitum mediato”). Ora perchè si abbia identità di azione, il petitum mediato e immediato devono coincidere. Ora il riferimento ad un bene della vita per quanto riguarda il petitum mediato, postula un riferimento più o meno esplicito a un diritto sostanziale (che è l’oggetto del processo): se mancasse il riferimento, la domanda non sarebbe esercizio d’un’azione e il bene della vita richiesto non sarebbe petitum.

Causa petendi. Essa vuol dire: “ragione (giuridica) del domandare”. In altri termini, il diritto sostanziale affermato in forza di cui viene chiesto il petitum. Ora petitum e causa petendi appaiono quindi le 2 angolazioni del diritto sostanziale affermato: il primo mette a fuoco ciò che si domanda, l’altro mette a fuoco il diritto sul cui fondamento si domanda. Il diritto affermato, in cui convergono petitum e causa petendi, rileva come volontà concreta di legge (attraverso i fatti costitutivi che si affermano nella domanda). In pratica è l’indagine che già si è fatta quando abbiamo parlato della sfera di disponibilità dell’attore nel determinare l’oggetto del processo. Normalmente il fatto costitutivo (detto anche: “episodio storicamente individuato”), idoneo a individuare la causa petendi viene definito “fatto principale”. Esso non muta, se vengono allegati taluni aspetti diversi (“fatti secondari”) che non incidono sul “nucleo del fatto” per la loro marginalità. Il fatto costitutivo è sicuramente sufficiente per determinare la causa petendi quando la tutela giurisdizionale prescinde dalla violazione e si dice che l’interesse ad agire è in re psa (vedi C)) nonché quando il diritto si identifica col suo fatto costitutivo. Ma in altri casi non è sufficiente: qui bisognerà integrare con l’individuazione del “fatto lesivo affermato” (nel caso di accertamento mero, del “fatto di contestazione”)in quanto quest’ultimo elemento concreta normalmente l’interesse ad agire (l’interesse ad agire è fra l’altro elemento della causa petendi, parlandosi in questo caso di “causa petendi passiva”). Quindi ciò che individua la “causa petendi” è il fatto costitutivo del dir, talvolta in correlazione col fatto lesivo di quel dir. Il criterio operatore idoneo per stabilire se il riferimento a fatti diversi implica diversità della “causa petendi” (e quindi dell’azione), è nel verificare con indagine di diritto sostanziale, se il fatto diverso fonda un diritto diverso oppure lo stesso dir. Ora la categoria dei diritti rispetto cui il fenomeno si verifica, almeno in linea di massima, secondo lo schema di un fatto che è costitutivo di un dir, è quella dei “diritti relativi” specie quelli “di obbligazione a una prestazione generica” (cosiddetti ”diritti eterodeterminati”): infatti ciascuno di questi diritti nasce con il proprio fatto costitutivo ( e solo in questo si ravvisa la “causa petendi”). Ad esempio il diritto alla restituzione di una somma a seguito di un mutuo è diverso a seconda che sia diverso l’episodio o l’evento della vita (affermato) che si qualifica come contratto di mutuo. L’elemento individuatore è questo episodio, che non muta anche se mutano alcuni aspetti marginali, l’importante è che non mutino gli elementi essenziali in forza di cui l’episodio, nella sua realtà storica, assume la sua individualità. Quindi in questi dir, la portata individuatrice dell’azione è polarizzata nella causa petendi, che tendenzialmente almeno, implica il petitum, Nei “diritti assoluti” (primariamente i diritti reali, senza quelli di garanzia) (cosiddetti ”diritti autodeterminati”) invece, la situazione è diversa dato che questi diritti (che consistono in un rapporto immediato sulla cosa) sono sempre identici, qualunque sia il fatto che ne ha costituito la genesi: ad esempio il diritto di proprietà su una cosa sarà sempre lo stesso, sia che sia sorto per compravendita che per successione, o per due ragioni distinte: “res amplius quam semel mea esse non potest”. Quindi il diritto si individua anche indipendentemente dal fatto genetico: basta affermarsi proprietario perchè sia sufficientemente determinata la “causa petendi” (quindi ci possono esser più fatti genetici, ma l’azione o il diritto non cambiano). Riguardo ai “diritti alla modificazione giuridica”, la “causa petendi” può atteggiarsi in una maniera che potrebbe considerarsi intermedia rispetto ai due estremi del suo tendenziale identificarsi col singolo fatto genetico (come nei diritti relativi) ovvero con tutti i possibili fatti genetici (come nei diritti assoluti). Quindi la “causa petendi” può investire una serie di fatti genetici in quanto considerati dalla legge come costitutivi dello stesso dir. (es. 1427cc nel dire che un contratto si può annullare per errore, violenza dolo, configura un solo schema di diritto all’annullamento del contratto, ma in realtà per la dottrina rilevante abbiamo 3 diritti diversi e 3 azioni diverse, ciascuna di cui avrà sua causa petendi).

Infine c’è da dire che a livello oggettivo la giurisprudenza vuole ispirarsi a criteri empirici:

1) il giudicato copre il dedotto e deducibile

2) muta la domanda quando muta il nucleo dei fatti causalmente collegati con l’oggetto della domanda sessa.

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