L’art. 111 co. 3 attribuisce al successore a titolo particolare il potere di intervenire nel processo, con il fine evidente di tutelare il diritto alla difesa del soggetto che subisce gli effetti derivanti dalla sentenza. L’art. 111, tuttavia, non specifica di quale specie di interventi si tratti e se esso rientri o meno nell’ambito di quelle specie di intervento disciplinate dagli art. 105 (intervento volontario) e 344 (intervento in appello). A detta di Proto Pisani, l’intervento del successore a titolo particolare non rientra in alcuna delle specie di intervento disciplinate dall’art. 105 co. 2, ma costituisce un vero e proprio quarto tipo di intervento, caratterizzato essenzialmente dalla diversa situazione sostanziale che legittima il terzo ad utilizzare l’intervento stesso. Se questo è vero, si deve ritenere anche che l’intervento del successore a titolo particolare in appello sia ammissibile oltre i limiti indicati dall’art. 344: l’art. 111, infatti, ( in ogni caso ) consente senza difficoltà di ammettere che l’intervento in esame possa essere sperimentato anche in grado di appello.

Coerentemente con la circostanza che il rapporto sostanziale su cui incide il giudicato è il rapporto del successore a titolo particolare, l’art. 111 co. 3 dispone che l’alienante può essere estromesso qualora il successore sia intervenuto o sia stato chiamato nel processo e le altre parti lo consentono.

 L’art. 111. co. 4 dispone che la sentenza pronunciata contro (nei confronti) l’alienante spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare . Perché la sentenza emanata nei confronti del dante causa possa manifestare la sua efficacia nei confronti dell’avente causa, tuttavia, occorre il verificarsi di due condizioni:

  • la derivatività dell’acquisto dell’avente causa;
  • l’emanazione della sentenza nei confronti di un soggetto legittimato a condurre il processo sul rapporto rispetto al quale si è verificata la successione.

Lo stesso art. 111 co. 4 stabilisce che la sentenza pronunciata nei confronti dell’alienante può essere impugnata anche dal successore a titolo particolare. Questi, in particolare, è legittimato a impugnare la sentenza attraverso i mezzi propri di impugnazione, indipendentemente dall’avere o meno partecipato alla precedente fase del giudizio.

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