Azioni costitutive dirette a produrre effetti sostanziali conseguibili anche privatamente

La prima categoria da analizzare è quella delle azioni costitutive dirette a produrre un effetto sostanziale conseguibile anche in via di autonomia privata: in alcune ipotesi (es. annullamento, rescissione, risoluzione giudiziale dei contratti), infatti, il potere sostanziale di attribuire rilevanza al fatto impeditivo o estintivo nella forma giudiziale non è altro che la modalità di esercizio del potere di determinare a livello unilaterale l’effetto impeditivo o estintivo (distinzione tra nullità e annullamento che permette di ricomprendere la sentenza che rileva l’annullabilità una sentenza dichiarativa e non costitutiva). Sebbene in questi casi la crisi di cooperazione non consista nella violazione di un dovere generale di astensione o di un diritto della personalità, alla base delle ipotesi in esame è comunque individuabile un elemento di antigiuridicità.

Azioni costitutive diretta a produrre effetti sostanziali non conseguibili privatamente

Residua l’esame delle azioni costitutive dirette a conseguire un effetto non conseguibile in via di autonomia privata (es. nullità del matrimonio, disconoscimento di paternità). In tali ipotesi l’effetto sostanziale ricollegato alle cause di nullità, di disconoscimento, ecc. non può essere conseguito in via di autonomia privata tramite dichiarazioni di volontà unilaterali o bilaterali, ma soltanto a seguito dell’accertamento giudiziale della sussistenza dei fatti previsti dalla legge: il processo si presenta come elemento costitutivo indispensabile e non surrogabile della fattispecie cui la legge sostanziale subordina il prodursi di un dato effetto giuridico.

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