Tutte le situazioni fin’ora viste hanno chiaramente grandi differenze, ma presentano una nota comune. In ciascuna, considerata dall’angolo visuale di una fattispecie di concorso incriminatrice ex novo, ravvisiamo una condotta che apporta un proprio contributo alla produzione di una certa offesa, ma dalla quale non sorge la conseguenza di responsabilità ricollegata dall’ ordinamento all’offesa stessa. Non è poi detto che ciò dipenda solo dalla mancanza dell’elemento soggettivo necessario a costituire questa offesa: il concorrente punito a titolo diverso può aver agito con dolo e proprio con il dolo prescritto dalla figura criminosa la cui lesione tipica si realizza in regime di concorso. X Gallo allora la cosa che impedisce di applicare il disposto ex 110 C.P. ad un soggetto che unitamente ad altri ha contribuito ad una certa offesa prevista e voluta ritiene essere la mancanza della consapevolezza dell’altrui contributo alla produzione dell’offesa in parola (mancanza che sarà diversa a seconda che essa si riscontri in un comportamento privo di tipicità originaria (qui la condotta realizzata sarà penalmente indifferente), o nel fatto conforme ad ogni requisito tipico di una figura di reato (qui non sarà esclusa la rilevanza penale del fatto, in quanto semplicemente verrà meno la possibilità di applicare al fatto di Tizio la disciplina dettata per il concorso). Quindi un partecipe all’offesa risponderà a titolo di concorso quando si accerterà che abbia agito con la consapevolezza dell’apporto altrui

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