Si ha un reato necessariamente plurisoggettivo quando è la stessa norma di parte speciale che richiede, per l’esistenza del reato, una pluralità di soggetti attivi. Si tratta di un’autonoma categoria di reati, nei quali la pluralità di agenti è richiesta come elemento costitutivo della fattispecie legale, che pertanto non può essere realizzata da una sola persona.
Tra le molteplici distinzioni e sottodistinzione predisposte, particolarmente importante è quella tra:
- reati plurisoggettivi propri, in cui tutti i coagenti sono assoggettati a pena in quanto l’obbligo giuridico, la cui violazione integra il reato, incombe su ciascuno di essi.
- reati plurisoggettivi impropri, in cui uno o taluni soltanto dei coagenti sono punibili in quando su essi soltanto incombe l’obbligo giuridico di non tenere il comportamento.
Con riguardo a questi ultimi reati, tuttavia, si pongono tre ordini di problemi:
- ci si chiede se nel reato plurisoggettivo improprio il concorrente necessario, non espressamente dichiarato punibile dalla norma incriminatrice, possa essere punito a titolo di concorso unicamente per avere tenuto la condotta tipica.
Dato che l’art. 110 svolge una funzione incriminatrice ex novo di una condotta atipica, tuttavia, esso non può applicarsi anche alla condotta tipica del concorrente necessario. Il fatto che si tratti di condotta tipica ma non sanzionata, quindi, sta a significare la precisa volontà del legislatore di non punirla.
- ci si chiede se nel reato plurisoggettivo improprio il concorrente necessario, non dichiarato punibile dalla norma incriminatrice, possa essere punito a titolo di concorso per una condotta atipica, diversa ed ulteriore rispetto a quella di concorrente necessario.
Al fine di risolvere tale interrogativo, occorre operare una distinzione tra:
- non punibilità ex art. 110 delle condotte atipiche strumentali alla propria condotta tipica lecita e, come tali, assorbite in questa (es. aiuto prestato dall’acquirente a scaricare dal furgone i prodotti acquistati).
- punibilità ex art. 110 delle condotte atipiche strumentali alla condotta tipica illecita dell’altro concorrente necessario (es. creditore del soggetto che determina il p.u. alla rivelazione del segreto).
- ci si chiede se ai concorrenti necessari, dichiarati punibili dalla legge, siano applicabili le norme sul concorso con funzione di disciplina.
La soluzione più corretta appare quella dell’applicabilità delle disposizioni che presentano una ratio di disciplina comune ai reati plurisoggettivi.
Particolare categoria di reati plurisoggettivi sono i reati-contratto, consistenti nella conclusione di un contratto e mediante i quali si incrimina il fatto stesso della stipulazione del contratto. Tra i reati plurisoggettivi, inoltre, vanno menzionati, anche per l’imponente sviluppo del fenomeno associativo e delle pubbliche manifestazioni, i reati di riunione, i reati di dimostrazione e i reati di massa, che colpiscono in certi casi il fatto stesso del riunirsi e del manifestare. Rispetto alle particolari fattispecie plurisoggettive dei reati associativi, tuttavia, al fine di contrastare il dilagare della criminalità organizzata (es. mafiosa), si sono venuti imponendo due controversi problemi:
- se sia configurabile il cosiddett concorso esterno ex art. 110 da parte di soggetti estranei all’associazione criminosa, interrogativo al quale si tende a dare una risposta affermativa.
- se sia configurabile il concorso eventuale dei membri dell’associazione criminosa, e in particolare dei vertici (es. boss), per i reati-scopo eseguiti da altri associati, interrogativo al quale si tende a dare una risposta affermativa.
Si riscontra, inoltre, la possibilità del concorso eventuale nel concorso necessario da parte di persone diverse dai concorrenti necessari, che non realizzano le azioni tipiche della fattispecie plurisoggettiva (es. chi offre la propria abitazione per il convegno incestuoso degli amanti).