Sono dette tacite le scriminanti non previste dalle legge, ma attinte da fonti materiali:

  • circa il problema della loro ammissibilità, esse sono inconciliabili con gli ordinamenti fondati sul principio della legalità formale, i quali non ammettono scriminanti oltre quelle espressamente previste.
  • circa il problema della loro necessità, esse sono inutili, perché le c.d. ipotesi di scriminanti tacite sono di norma conciliabili alle scriminanti codificate:
    • l’attività medico-chirurgica è scriminata sulla base dell’art. 51, perché consiste in un’attività giuridicamente autorizzata per la sua utilità sociale e quale servizio pubblico (art. 32 Cost.).
    • l’attività sportiva violenza, essendo giuridicamente autorizzata, è anch’essa scriminata sulla base dell’art. 51.
    • le informazioni commerciali, consistenti nel chiedere o fornire informazioni riservate oppure lesive dell’altrui reputazione, sono scriminate sulla base dell’art. 51, poiché rappresentano una facoltà riconosciuta, a seconda delle varie opinioni, da una norma implicita nella stessa attività commerciale.

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