Sebbene non vi sia un obbligo internazionale generale di estradare, la prassi internazionale si è sviluppata e concretata in alcuni principi, i quali hanno natura interpretativa e, talvolta, integrativa:

  • il principio di reciprocità, dal quale, tuttavia, la legge italiana pare discostarsi: l’art. 13 co. 3, infatti, precisando che l’estradizione può essere concessa od offerta, anche per reati non preveduti nelle convenzioni internazionali, purché queste non ne facciano espresso divieto , non subordina tale possibilità alla condizione dell’analogo trattamento da parte dello Stato richiedente.
  • il principio della doppia incriminazione, riconosciuta dall’art. 13 co. 2, il quale precisa che l’estradizione non è ammessa se il fatto che forma oggetto della domanda di estradizione non è preveduto come reato dalla legge italiana e dalla legge straniera .
  • il principio di specialità (art. 699 c.p.p.), in base al quale lo Stato che ha ottenuto la consegna di un accusato o di un condannato non può:
    • procedere per fatti anteriori diversi da quello per il quale fu concessa l’estradizione.
    • assoggettare l’estradato a pena e a misure diverse da quelle per le quali l’estradizione fu concessa.
    • riestradarlo ad un altro Stato.
  • il principio di sussidiarietà, secondo il quale lo Stato non estrada i propri giudicabili.
  • il principio del ne bis in idem, che mira ad assicurare l’unicità del processo e della punizione penale anche sul piano internazionale. In base a tale principio, quindi, l’estradizione non è concessa quando lo Stato richiesto abbia intenzione di giudicare, abbia pendente un giudizio o abbia già giudicato per lo stesso fatto la persona richiesta.
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