Il perdono giudiziale consiste nella rinuncia da parte dello Stato alla condanna o addirittura al rinvio a giudizio, pur avendo il giudice accertato la responsabilità dell’imputato (esclusivamente minore).

Condizioni per concedere il perdono sono (art. 169):

  • che il colpevole, al tempo della commissione del reato, non abbia compiuto i diciotto anni, ma abbia compiuto i quattordici anni.
  • che il minore non sia già stato precedentemente condannato a pena determinate per delitto e non sia un delinquente o un contravventore abituale o professionale.
  • che il minore non abbia precedentemente goduto del perdono giudiziale, salvo che si tratti di altri reati legati dalla continuazione o di reato anteriormente commessa a quello per cui è stato concesso il perdono e il cumulo delle pene non superi i limiti per l’applicabilità del beneficio.
  • che il Tribunale dei minorenni ritenga che per il reato commesso si possa applicare una pena detentiva non superiore a due anni, oppure una pena pecuniaria non superiore a euro 1549.
  • che il giudice, avuto riguardo alle circostanze dell’art. 133, presuma che il colpevole non commetterà ulteriori reati.

A differenza della sospensione condizionale, il perdono giudiziale estingue subito il reato e non può essere revocato. Esso, quindi, comporta la non assoggettabilità alle pene principali e accessorie e la inapplicabilità delle misure di sicurezza

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