Nozione di diritto penale internazionale

Il diritto penale internazionale sta ad indicare il complesso di norme di diritto interno con cui ogni Stato risolve i problemi che ad esso si pongono per il fatto di coesistere con altri Stati sovrani nella superiore comunità internazionale. Tale diritto abbraccia:

  • le norme che regolano il campo di applicazione della legge penale nazionale nello spazio.
  • le norme che regolano l’attività di collaborazione dello Stato con gli altri Stati in materia penale e, comunque, le norme penali che ottemperano agli impegni assunti mediante convenzioni internazionali.

Visto il disposto dell’art. 10 Cost., il legislatore prima di creare e il giudice prima di applicare devono accertare se esiste qualche norma del diritto internazione generale che vi si opponga.

Limiti spaziali di applicazione

Si pone il problema se gli Stati possano sottoporre alla propria potestà punitiva i fatti compiuti all’estero o il cui autore sia straniero, anche se in assenza di un elemento di collegamento che unisca i fatti con i legittimi interessi dello Stato in questione.

Quattro sono fondamentalmente i criteri ipotizzabili per determinare il campo di applicazione della legge penale internazionale:

  • il principio di universalità, secondo il quale la legge penale nazionale dovrebbe applicarsi a tutti gli uomini, ovunque si trovino a delinquere e di qualunque nazionalità possano essere, e che riconosce al giudice del luogo d’arresto il potere di giudicare tutti i reati, ovunque commessi.
  • il principio di territorialità (maggiormente utilizzato), per il quale la legge nazionale obbliga tutti coloro che si trovano nel territorio dello Stato e che, pertanto, si applica a tutti coloro che ivi delinquono, siano essi cittadini, stranieri o apolidi.
  • il principio della personalità attiva del reo, per il quale ad ogni autore di reato dovrebbe applicarsi la legge dello Stato cui appartiene.
  • il principio della difesa, che comporta l’applicazione della legge dello Stato cui appartengono gli interessi offesi oppure il soggetto passivo del reato.

La maggior parte degli Stati moderni non adotta un unico ed esclusivo principio, bensì un principio base, di norma quello territoriale, temperato dalla parziale adozione degli altri principi (si parla di principio di territorialità temperata).

Rispetto ai reati commessi su navi o aeromobili il diritto internazionale riconosce il principio della bandiera, in base al quale lo Stato della bandiera ha potestà penale sui reati commessi a bordo da cittadini o stranieri, allorché la nave o l’aeromobile si trovino in o sull’alto mare o nelle acque o nello spazio aereo stranieri.

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