Art.590 :

  • Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi e con la multa fino a euro 309
  • Se la lesione è grave, la pena è della reclusione da uno a sei mesi, e con la multa fino a euro 619; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni, e della multa fino a euro 1239
  • Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno (…) e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni”.
  • Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell’esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello stato o di un’arte sanitaria, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni
  • Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazione commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena non può superare anni cinque.
  • Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene sul lavoro che abbiano determinato una malattia professionale.

[Per le lesioni colpose commesse in violazione delle norme sulla circolazione stradale vi è, come vedremo, l’art.590 bis]

La distinzione tra lesioni personali dolose e colpose si coglie soltanto sul piano soggettivo del titolo di ascrizione della responsabilità. La colpa, come è noto, è caratterizzata dalla violazione di regole cautelari, non necessariamente scritte. In dottrina è particolarmente avvertito il problema della tendenziale indeterminatezza delle regole cautelari in tema di lesioni colpose, specie in riferimento alla colpa generica consistente nella inosservanza di regole prevalentemente di formazione consuetudinaria. In sostanza si rimette al giudice l’individuazione della regola cautelare, con un inevitabile incertezza nell’accertamento della responsabilità colposa.

Il problema si pone anche in riferimento alla responsabilità colposa nel settore della circolazione stradale, nonostante vi sia una minuziosa disciplina del codice della strada. In effetti, come già accennato in tema di omicidio stradale, l’art.140 del codice della strada apre le porte alla colpa generica, affermando che il conducente deve guidare in modo da non costituire pericolo per gli altri, senza specificare precise violazioni. Così la giurisprudenza si è orientata a fondare la responsabilità colposa sull’asserita violazione di generici obblighi.

 

Lesioni colpose commesse in violazione delle norme sulla circolazione stradale

Parallelamente all’introduzione del reato di omicidio stradale è stato introdotto il reato di lesioni colpose commesse in violazione delle norme sulla circolazione stradale: l’art.590 bis.

La norma è così costruita (ricalcando il modello dell’omicidio stradale):

  1. Al comma 1 vi è una figura base consistente nel fatto di cagionare per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale
  2. Al comma 2 è stabilita una aggravante in caso di lesioni gravi o gravissime cagionate da conducenti di veicoli a motore in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l oppure in stato di alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti
  3. I commi 3 e 4 prevedono altre aggravanti per le lesioni gravi e gravissime commesse da soggetti ricompresi in alcune categorie professionali specificate (conducenti di autobus, autoarticolati…) oppure da neopatentati o soggetti minori egli anni 21, qualora cagionino lesioni mettendosi alla guida in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico superiore a 0.8 g/l
  4. Il comma 5 prevede ulteriori fattispecie aggravate di lesioni gravi o gravissime ricollegate a specifiche condotte di guida di veicoli a motore inosservanti della normativa stradale come l’attraversamento di un’inserzione con il semaforo rosso, l’effettuazione di inversioni del senso di marcia in prossimità di curve o dossi, il superamento dei limiti di velocità oltre il doppio del consentito, eccetera.
  5. Il comma 6 prevede poi che la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona sprovvista di patente di guida o con patente sospesa o revocata, oppure nel caso di veicolo a motore non assicurato.
  6. Il comma 7 prevede una diminuzione di pena qualora l’evento non sia esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole
  7. Il comma 8 dispone che in caso di lesioni cagionate a più persone, si può aumentare fino al triplo la pena prevista per la più grave delle violazioni commesse.

L’art.590 ter prevede un’aggravante speciale: la pena è aumentata da un terzo alla metà se il conducente colpevole fugga.

Il trattamento punitivo per gli automobilisti è aumentato inoltre dalle sanzioni amministrative come il ritiro della patente anche in caso di sospensione condizionale della pena, e con l’introduzione di limiti temporali alla possibilità del conseguimento do una nuova patente.

Per quanto riguarda il concorso con la contravvenzione di guida in stato di ebbrezza, si ritiene che essa venga assorbita dagli articoli 589 bis o 590 bis venendo a costituire una figura di reato complesso ai sensi dell’art.84.