Il principio di retroattività della legge favorevole incontra due deroghe:

  • le leggi temporanee, la cui vigenza è sottoposta ad un termine prefissato, scaduto il quale cessano di esistere senza bisogno di una nuova legge abrogatrice.
  • le leggi penali eccezionali, la cui vigenza è subordinata al persistere di una situazione eccezionale (es. guerra, terremoto, alluvione), cessata la quale esse pure cessano di esistere.

Tali deroghe sono previste dall’art. 2 co. 5, il quale dispone che se si tratta di leggi eccezionali o temporanee, non si applicano le disposizioni dei capoversi precedenti . Esse, inoltre, in rapporto all’art. 3 Cost., sono ragionevoli, perché espressione di un limite logico, insito nel fatto stesso che tali leggi, essendo chiamate a regolare situazioni contingenti e transeunti, sono riconducibili al genus unitario delle leggi a tempo determinato.

Il divieto, quindi, è assoluto e vale:

  • nell’ipotesi in cui alla legge temporanea od eccezionale succeda una legge comune più favorevole: se questa retroagisse, infatti, la certezza di poter contare su un trattamento più favorevole priverebbe le leggi in esame della loro efficacia intimidatrice.
  • nell’ipotesi in cui alla legge comune succeda una legge temporanea o eccezionale più favorevole: se questa retroagisse, infatti, la mitezza di un trattamento imposto da una condizione contingente sarebbe esteso a precedenti situazioni, rispetto alle quale non sussistono le ragioni che hanno portato all’emanazione di dette leggi.
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