Differenze col c.p. Zanardelli. Il 61 del Zanardelli esigeva, per la punibilità a titolo di tentativo, il cominciamento, l’inizio di esecuzione del delitto avuto di mira. il 56 attuale sostituisce al criterio del principio di esecuzione di una condotta delittuosa tipica quello della realizzazione di “atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere un delitto”. Comunque vada le 2 proposizioni esplicano la stessa funzione nel contesto normativo in cui si inseriscono, in quanto entrambe qualificano condotte che, alla stregua delle varie fattispecie di parte speciale, non sarebbero penalmente rilevanti.

Se non ci fosse il 56, si dovrebbe sempre dire che la legge punisce chi ha cagionato la morte di un uomo e non chi ha tentato di farlo. Ci si chiede allora però da ciò come andrebbe sanzionato un tentativo: la scelta sarà di politica legislativa.

Come si inserisce una proposizione normativa che prevede/punisce il tentativo?. Essa è un raffinato strumento per evitare l’appesantimento del complesso delle regole vigenti. L’ordinamento crea una rilevanza di tanti comportamenti di tentativo quanti sono gli illeciti delittuosi che ammettono la forma del tentativo. Si verifica allora un parziale effetto estensivo, non però delle norme incriminatrici, bensì l’ ordinamento nel suo intero considerato.

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