Gli elementi oggettivi finora considerati si devono riflettere sul piano psicologico dando vita al “fatto” di reato. In non poche fattispecie figurano elementi, costituiti da una modificazione del mondo esterno, quindi “eventi” imputati alla stregua di un criterio che non è quello che presiede agli elementi del fatto. Questi sono accollati se oggetto, quanto meno, di rappresentazione nei casi di reati dolosi, di rappresentabilità ed evitabilità nei casi di reati colposi, per una o l’altra ragione nel caso di contravvenzioni. Quindi la regola è quella che ciascuno di essi risponda al modello del criterio d’imputazione del fatto complessivamente considerato. Le cose stanno diversamente quando l’imputazione si effettua sulla base della preterintenzione: ma l’analisi delle fattispecie contrassegnate dall’imputazione ex 3° art 42 conduce a ritenere che questa diversità non sussista: il criterio di imputazione sarà sempre lo stesso tanto nel delitto preterintenzionale che in ogni altro caso di evento non addebitato a titolo di dolo/colpa. Nel C.P. originale prima della Costituzione il criterio era quello dell’accollo per responsabilità oggettiva: era sufficiente che l’evento elemento di fattispecie fosse ricollegabile alla condotta del soggetto agente quale effetto a causa. La regola poi della personalità della responsabilità penale ex 27 1° Costituzione ha enunciato un requisito minimo di imputazione soggettiva concernente l’intera fattispecie penalmente rilevante: a volte questa regola è entrata nel C.P. (59 1° e 118). Tra le fattispecie aggravate dall’evento occorre fare una distinzione: confrontando la calunnia aggravata dalla condanna del calunniato e d’altra parte l’omicidio preterintenzionale emerge che la figura della calunnia aggravata si verifica in ogni caso purchè la condanna sia conseguenza della falsa incolpazione del calunniatore quale che sia la volontà del soggetto colpevole in ordine alla verificazione di questo evento.

Omicidio preterintenzionale: delitto aggravato dall’evento. Per l’omicidio preterintenzionale non basta accertare il nesso causale condotta/morte, ma è necessario l’accertamento negativo che il soggetto non volesse cagionare la morte di una persona, altrimenti sarebbe omicidio volontario. Ora questo tipo di omicidio è sempre reato aggravato dall’evento. In realtà nel 584 non si parla di atti diretti a commettere un delitto ex 581 e 582 e ciò farebbe pensare che l’evento morte provocato da un delitto di lesione o percosse potrebbe esser conseguenza di atti volti a ledere ma privi di un requisito contrassegnante il tentativo: idoneità e direzione non equivoca. Ma ciò contrasterebbe con il 49 1° C.P. per Gallo l’idoneità non è in realtà escludibile perché altrimenti per regola generale sarebbe esclusa la punibilità dell’azione, riguardo la direzione non equivoca sembrerebbe contraddittorio ritenere che una condotta non darebbe luogo a responsabilità per tentativo assuma rilevanza diventando elemento di fattispecie più complessa.

Reati aggravati dall’evento e reati circostanziati. Teoricamente reato- base e reato circostanziato sono figure distinte in quanto muta la fattispecie condizionante quando mutano le conseguenze canzonatorie. Ma la disciplina del C.P. è orientata nel considerare il reato circostanziato come variante del modo di realizzazione del reato-base. Quindi agli effetti della prescrizione il termine di decorrenza è fissato alla consumazione del reato-base, ma se le fattispecie fossero autonome il termine decorrerebbe dal momento dell’esaurimento della condotta di aggravamento. Se il legislatore vuole trattare una figura astrattamente autonoma veramente come tale, giunge alla formulazione della figura del reato aggravato dall’evento. Considerare la circostanza ulteriore come elemento aggravatore creerebbe molti problemi di prescrizione: es per la calunnia aggravata dall’evento il termine di prescrizione decorre dal momento della produzione dell’evento aggravatore. Una figura costruita come reato aggravato dall’evento denota maggior tutela di certi interessi da parte del legislatore: la riprova è ex 69 la possibilità di operare bilanciamento tra evento aggravatore ed attenuanti. Tuttavia manca un nomen juris autonomo per il reato aggravato dall’evento: prima della novella del 81 C.P.V. del 1974 si pone ritenere l’esistenza della continuazione tra figura base e figura aggravata derogando alla regola valida nelle ipotesi in cui il nomen iuris mutasse. I tre modi di costruire le figure criminose (reato circostanziato, reato aggravato dall’evento, diverso nomen juris) ci pongono davanti a una gamma articolata di valutazioni pre-normative, svolte in funzione di svelte diverse di politica legislativa.

Lascia un commento