L’art. 83 stabilisce al primo comma che “fuori dai casi preveduti dall’articolo precedente, se per errore nell’uso dei mezzi di esecuzione del reato , per un’altra causa, si cagiona un evento diverso da quello voluto, il colpevole risponde, a titolo di colpa, dell’evento non voluto, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo”.

Si tratta della figura dell’aberratio delicti, la quale ricorre quando l’agente, per inabilità nell’esecuzione, finisce col realizzare un reato che lede beni o interessi diversi rispetto a quelli inerenti al reato originariamente preso di mira. (es. uno scioperante lancia un sasso contro un autobus, ma a causa di un errore nel tiro, colpisce in testa un passante; il reato che si realizza è una lesione personale “reato contro l’integrità della persona”, mentre il reato programmato era un danneggiamento “reato contro il patrimonio”).

L’art. 83 afferma che l’evento cagionato in luogo di quello voluto sta a carico dell’agente a titolo di colpa (sempre che il fatto sia previsto dalla legge come delitto colposo). Non richiedendo esplicitamente la norma, che la produzione dell’evento diverso sia determinata da colpa, l’imputazione dell’evento non voluto si fonda sul criterio della responsabilità oggettiva. Quindi l’art.83 ricomprende le ipotesi di negligenza, impudenza … sia ipotesi in cui l’evento non voluto sia una conseguenza meramente accidentale dell’erronea condotta dell’ agente.

Il capoverso dell’art. 83 prevede che “se il colpevole ha cagionato altresì l’evento voluto, si applicano le regole sul concorso di reati, per cui l’agente risponde di 2 reati, uno doloso e uno colposo.

 

Caso

Un giovane, nel congiungersi carnalmente con una minore di anni 14 le procura lesioni personali, in questo caso l’agente provoca anche un evento non voluto “lesioni personali” per le quali risponderà a titolo di colpa.

Sia in dottrina che in giurisprudenza si è soliti ricondure allo schema dell’aberratio delicti con pluralità di eventi, il caso di cui all’art. 586,il quale contempla l’ipotesi che da un fatto preveduto come delitto doloso derivi, come conseguenza non voluta, la morte o la lesione di una persona.

Anche nel caso dell’aberratio delicti , parte della dottrina suggerisce che il giudice accerti in concreto la colpa in relazione all’evento non voluto.

 

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