L’uso è plurivoco e ci si deve intendere.

Nel 59 è stato poco preciso parlando di una indistinta categoria di non punibilità, però all’interno di questa categoria si trovano molti fenomeni diversificati:

sicuramente le cause di giustificazione che hanno l’effetto di precludere la punibilità ma perché incidono sulla antigiuridicità, precludendola;

ma anche cause che escludono al colpevolezza, precludendo la punibilità del soggetto, ma intervengono sul terzo momento del reato;

ancora una categoria delle cause di non punibilità in senso stretto e si ha un paradosso, perché il fatto è tipico, antigiuridico e colpevole, come nel caso di rubare alla mamma(624, non cause di giustificazione, tutti i presupposti per la consapevolezza) e questo perché qui c’è una valutazione di opportunità ed ecco la rilevanza del 649: non è bene dice il legislatore mettere il becco in situazioni familiari, perché l’intervento del penale potrebbe avere un effetto disgregativo ancora peggiore. Questa causa di non punibilità è originaria, ma ce ne sono anche di sopravvenute, come nel caso che si sia chiamati come testi in un giudizio dove imputato è il padre del teste; l’ordinamento vuole la verità assoluta, ma non si può pretendere questa fino al punto di sacrificare quelle relazioni affettive universali(384). Questa norma è molto antica, ma ce ne sono altre che riflettono un’altra logica, ossia quella del ponte d’oro come la desistenza volontaria(si è cominciata azione ma si interrompe; totale esclusione di punibilità a patto che gli atti già compiuti non comportino essi stessi reato- rompere finestra e violazione di domicilio ma non consumazione del furto) e il recesso attivo(azione trova un completo sviluppo, ma l’attore ha impedito l’evento; gabbana avvelenata spedita, ma poi si impedisce fermando il pacco, e qui si prevede una punibilità ridotta. Questi due istituti si vogliono parificare: i compilatori dicevano che c’è ragione di punire il recesso attivo perché lì’autore completando la condotta ha manifestato una più forte criminalità; ora si dice che è vero questo, ma il recedente attivo impedendo effettivamente l’attivo ha posto in essere uno sforzo molto maggiore di quello che si pretende per accordare l’impunità al desistente volontario, e quindi si avveduto di più e potrebbe mostrare meno pericolosità. Nella parte speciale troveremo altre norme di impunibilità che prevedono il ponte d’oro: se si da una falsa testimonianza al PM o al difensore o perizia, sono fatti che sono astrattamente punibili, ma si prevede una via d’uscita, ossia si promette l’impunità se si ristabilisce il vero; il reato sarebbe già consumato ma prima che si chiuda il dibattimento ci si ripensa e tutto questo si chiama ritrattazione (376) e questo significa che un fatto con i tre elementi viene considerato non punibile per una ragione razionale: se prometto l’impunità è probabile che il falso teste impedisca il consolidarsi della falsa informazione, tutelando la regolarità delle decisioni giudiziarie sotto un doppio aspetto: minaccio pene per chi dice falsità, e dall’altro do l’impunità per chi ritratta.

Richiedi gli appunti aggiornati
* Campi obbligatori

Lascia un commento