Consiste nel fatto di chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali […] traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona (art. 609 bis co. 2 n. 2).

Rinviando alla analizzata ipotesi di violenza sessuale per gli elementi in comune, occorre soffermarsi sugli elementi differenziali:

  • il mezzo è costituito dal trarre in inganno la vittima mediante sostituzione di persona. Occorre sottolineare che la legge, in questo caso, prende in considerazione non l’inganno come forma generale di vizio del consenso, ma solo la specifica forma della sostituzione di persona, con esclusione, quindi, di ogni altro inganno concernente lo stato (es. spacciarsi come figlio di sceicco petrolifero) o le qualità dell’agente (es. fingersi medico per effettuare visite ginecologiche). Dal momento che l’inganno è induzione in errore mediante artifici o raggiri, non ricorre il presente reato nel caso di mero sfruttamento dell’errore in cui già versi la vittima sull’identità dell’agente;
  • circa l’elemento soggettivo, trattasi di dolo generico, richiedendo il reato soltanto la coscienza e volontà di indurre la persona, mediante l’inganno da sostituzione di persona, a compiere o a subire atti sessuali;
  • l’evento è triplice, dato che la condotta deve essere causa di tre progressivi effetti:
    • provocare l’altrui errore sull’identità fisica dell’agente: la vittima, infatti, per effetto della sostituzione di persona, deve essere convinta di trovarsi in presenza di un altro soggetto. Il reato, quindi, non sussiste in caso di dubbio, essendo il dubbio non un errore e accettando in tal caso il soggetto di concedersi anche a persona diversa;
    • indurre, per effetto dell’errore suddetto, a compiere o subire atti sessuali. Tra errore e induzione, peraltro, deve sussistere un rapporto eziologico di causa ed effetto;
    • compiere o subire atti sessuali.

Trattamento sanzionatorio: il reato è punito a querela con la reclusione da 5 a 10 anni.

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